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Università: Consiglio Stato, no test Medicina per chi è iscritto in facoltà Ue

02 febbraio 2015 | 12.25
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Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato. Sì al trasferimento senza quiz, ma in base ai posti disponibili

Università: Consiglio Stato, no test Medicina per chi è iscritto in facoltà Ue

Una buona notizia per chi ha scelto di coronare il sogno di vestire il camice bianco iscrivendosi a un'università straniera e ora vuole trasferirsi in Italia: non dovrà sostenere il test d'ingresso per l'ammissione al primo anno. Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. Secondo i giudici, "una limitazione, da parte degli Stati membri, all’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia - riporta la sentenza - si pone in contrasto con il principio di libertà di circolazione".

Se il quiz non è dunque obbligatorio per chi vuole tornare in Italia dopo aver iniziato l'esperienza universitaria all'estero, la sentenza chiarisce che gli atenei devono effettuare "un rigido e serio controllo" sul percorso formativo degli studenti. Mentre è da escludersi "una generalizzata prassi migratoria - chiariscono i giudici - sulla base dell’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento".

La vicenda vede protagonisti due studenti italiani iscritti nell'anno accademico 2011-2012 al primo anno dell'Università di Timisoara (Romania) che avevano chiesto il trasferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina. L'ateneo aveva ritenuto "non valutabili le due domane con le motivazioni che i due provenendo da un'università straniera non hanno superato in Italia l'esame di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia". I ragazzi hanno fatto allora ricorso al Tar, che ha dato loro ragione. L'Università di Messina ha replicato con un ricorso in appello alla Corte di giustizia amministrativa siciliana, che a sua volta ha rimandato la questione al Consiglio di Stato.

Nella parte conclusiva della sentenza il Consiglio di Stato sottolinea come il ricorso dell'università di Messina "dev’essere respinto, dovendo, come s’è visto, escludersi che la possibilità per gli odierni appellati di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina possa, sulla base, della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del 'trasferimento' in corso di studi".

Ma, ricordano i giudici, da parte dell'ateneo deve esserci "il potere-dovere di concreta valutazione del 'periodo' di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso". In conclusione, le università non potranno precludere l'iscrizione a chi chiede il trasferimento da fuori al primo anno, ma devono seguire il principio del numero programmato e della verifica del percorso formativo portato avanti fino a quel momento dallo studente 'straniero'.

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