cerca CERCA
Venerdì 19 Aprile 2024
Aggiornato: 15:00
10 ultim'ora BREAKING NEWS

La sentenza

Part-time, il secondo lavoro è legittimo

08 giugno 2017 | 07.07
LETTURA: 2 minuti

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Svolgere una seconda attività professionale, che si aggiunge ad un lavoro part-time, non costituisce un comportamento illecito soprattutto se il reddito da lavoro dipendente non garantisce un sostentamento dignitoso. Lo stabilisce, come ricorda studiocataldi.it, la sentenza 13196/2017 della Corte di Cassazione, disponibile online. La Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era opposto al suo licenziamento per giusta causa disposto dal Patronato Encal.

Al lavoratore, come si legge nella sentenza, il datore aveva contestato "di avere violato l'art. 10 del Regolamento organico del personale, secondo cui con la qualità di dipendente ENCAL è incompatibile qualunque altro impiego sia pubblico che privato ed è pure incompatibile ogni altra occupazione o attività che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e con il decoro dell'ente".

La Cassazione ha però evidenziato che una simile "lettura della disposizione regolamentare non può essere accolta, se riferita ad un prestatore di lavoro in regime di part-time, non potendo il datore di lavoro disporre della facoltà del proprio dipendente di reperire un'occupazione diversa in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale; in tali casi, l'incompatibilità essere valutata dall'Ente in concreto".

Negli atti, inoltre, si legge che secondo il ricorso accolto "lo svolgimento di un'attività lavorativa integrativa da parte di un lavoratore in regime di part-time ... non è da considerare comportamento illecito, ma neppure biasimevole, in particolare nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente sia insufficiente a garantire un sostentamento dignitoso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza