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Professioni: consulenti lavoro, cambia formazione continua

23 dicembre 2014 | 11.59
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Ampia scelta degli eventi formativi.

Professioni: consulenti lavoro, cambia formazione continua

Ampia scelta degli eventi formativi e il beneficio di 9 debiti nel biennio. Sono solo alcune delle novità previste, si legge su 'Italia Oggi', dal nuovo regolamento sulla Formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il periodo di valutazione della Fco mantiene la durata biennale, coincidente con l' anno civile e ogni consulente del lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di ordinamento professionale e Codice deontologico. La maturazione per ciascun anno dovrà essere di 16 crediti.

La scelta degli eventi formativi è rimessa all' autonomia del consulente del lavoro, che potrà partecipare ad eventi organizzati dai consigli provinciali, o da associazioni di iscritti agli albi ed altri soggetti che dovranno ottenere espressa autorizzazione del Consiglio nazionale.

E' stata introdotta, inoltre, la possibilità di beneficiare di un debito formativo, nella misura massima di 9 crediti nel biennio. Tale debito dovrà essere recuperato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del biennio. Il consulente del lavoro iscritto all'albo è obbligato a svolgere la formazione continua disciplinata dal regolamento indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività professionale.

Il consulente del lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla scadenza del biennio formativo deve presentare al consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta. La stessa deve contenere l' elencazione delle attività formative svolte e dei crediti formativi conseguiti mediante la partecipazione agli eventi. I consigli provinciali degli ordini entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della sopraddetta dichiarazione accerteranno la veridicità delle stesse attraverso verifiche a campione.

I consulenti del lavoro durante tale periodo sono tenuti a conservare la documentazione comprovante la formazione svolta e dichiarata al Consiglio dell'Ordine. Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal regolamento costituisce illecito disciplinare.

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