La fine del contratto da comunicare due volte alla Pa.
"E' un passaggio scivoloso di una norma complessivamente scritta in modo chiaro, però è necessario intervenire in modifica perché è una vera e propria stortura". Così, si legge su 'Italia Oggi', Marina Calderone presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, riferendosi all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo sulle tutele crescenti, che stabilisce che il datore di lavoro, oltre alla normale comunicazione al centro per l'impiego dovuta per la cessazione del rapporto da inoltrare entro cinque giorni successivi l'interruzione, deve effettuarne medesima comunicazione, entro 65 giorni, nella quale 'deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1'.