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Perchè chiedere al CONI il riconoscimento come disciplina sportiva associata (DSA)?

19 luglio 2021 | 17.30
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Perchè chiedere al CONI il riconoscimento come disciplina sportiva associata (DSA)?

È di questi giorni la notizia che la FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche), ha ufficialmente depositato presso l’Ufficio competente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) l’istanza per l’inserimento nell’Osservatorio, ossia la fase iniziale del processo istituzionale volto al riconoscimento ufficiale della Federazione quale Disciplina Sportiva Associata del CONI. Sono state così poste potenzialmente le basi per una regolamentazione del settore degli e-sport o discipline elettroniche competitive, promuovendone lo sviluppo e l’inserimento all’interno di schemi già previsti dall’ordinamento giuridico sportivo per gli sport della mente.

Si legge nel comunicato stampa : “gli e-sport sono un fenomeno talmente complesso e stratificato che, in ambito politico-istituzionale, alcuni suoi aspetti stanno assumendo una propria autonomia, dando origine a categorie a sé stanti quali gli “sport virtuali”, assimilabili a quelli tradizionali stante l’ausilio tecnologico, e gli “e-game”, più vicini agli e-sport in senso stretto e alle discipline della mente, al pari degli scacchi o della dama. Ad oggi, l’orientamento predominante del Comitato Internazionale Olimpico – cui pare si stia uniformando il CONI – è quello di affidare gli sport virtuali alle federazioni sportive nazionali (FSN) ed internazionali che regolano la loro controparte reale, fermo l’ausilio di eventuali federazioni di servizio in Italia, impostate sul modello di quella dei cronometristi. A riprova della grande attenzione concessa al settore vi è la recente costituzione della “Commissione di lavoro sugli e-sports” in seno alla Giunta Nazionale del CONI, ossia l’organo cui è attribuito un ruolo di rilievo nella fase di valutazione dell’istanza presentata da potenziali Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, e il lavoro svolto dal Comitato Promotore Esports”.

Per questa ragione, invece, la FIDE si propone di regolare gli e-game o discipline elettroniche che non rientrino nella sfera di competenza di FSN o DSA già esistenti, al fine di assicurare il riconoscimento del mondo e-sportivo nel suo complesso, fermi due presupposti imprescindibili, ossia il rispetto dei principi stabiliti dall’ordinamento sportivo e la garanzia di un costante e costruttivo dialogo con i publisher e le associazioni di categoria che li rappresentano.

Una prima osservazione riguarda la annunciata costituzione della “Commissione di lavoro sugli e-sports”. Appare infatti quantomeno anomala ed irrituale la costituzione in Giunta CONI di tale strumento, in quanto appare ambigua (quantomeno nella enunciazione testuale del comunicato stampa) la distinzione tra Commissione (controllante) e Comitato Promotore (controllato).

Ma traiamo spunto da questo articolo per chiederci: perché la FIDE chiede il riconoscimento come DSA CONI e COME E’ POSSIBILE OTTENERLO ?

I “motivi” sono sottesi nell’enunciato del comunicato stampa cioè “assicurare il riconoscimento del mondo e-sportivo nel suo complesso indipendentemente dall’inserimento nelle attività di altre FSN esistenti (o EPS aggiungiamo noi).

Il “come ottenerlo” è già più complesso.

Dobbiamo partire dalle basi, dall’ordinamento sportivo.

Dal 1914 esiste il Comitato olimpico nazionale italiano. Il Comitato olimpico nazionale italiano o CONI è l’organismo di governo dello sport in Italia.

Nacque come organismo privato allo scopo di organizzare la presenza olimpica degli atleti italiani e divenne successivamente l’organizzazione di raccordo di tutte le federazioni sportive nazionali, ruolo che ricopre tuttora sotto la veste giuridica di ente pubblico non economico sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio dei ministri.

Negli ultimi anni è stato affiancato, non senza polemiche, da Sport e salute S.p.A. (che nasce il 16 settembre 2002, come “Coni Servizi S.p.A), un’azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale; che ha (a differenza del CONI) come azionista unico, il Ministero dell’economia e delle finanze, del quale è una società in-house ed ha sede sempre nel Foro italico a Roma.

Il CONI nonostante la vigilanza governativa, non risponde in sede politica di questioni riguardanti l’ambito sportivo e ciò avviene in linea con le disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale che obbliga i comitati dei Paesi membri all’indipendenza dal potere governativo.

Il CONI riconosce attualmente:

44 federazioni sportive FSN

19 discipline associate DSA

15 enti di promozione sportiva nazionali (EPS)

19 associazioni benemerite

Sono affiliate al CONI circa 100.000 società sportive che contano oltre 11 milioni di tesserati.

Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA) sono pertanto le tre colonne su cui si regge lo sport italiano.

Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni rivendicano una sorta di monopolio sull’attività agonistica di un determinato sport o di un’area sportiva. Per semplificare, non potranno mai esistere due Federazioni Nuoto. Attenzione però, ciò non significa che nessun altro potrà organizzare una gara natatoria. Ma chi desidera accedere ai massimi livelli di uno sport – per intenderci Olimpiadi, Campionati del Mondo, ma anche campionati internazionali – dovrà passare tramite la federazione che di quella disciplina si occupa.

Una federazione sportiva dunque si occupa con uno sviluppo verticale di tutte le attività che riguardano una determinata disciplina o un’insieme di discipline affini: organizzazione e svolgimento di corsi; produzione e distribuzione di materiali didattici; organizzazione dell’attività agonistica in manifestazioni e campionati.

Discipline Sportive Associate

le DSA riconosciute dal CONI sono sostanzialmente identiche alle Federazioni e si occupano di attività sportive legate a una disciplina – o a un gruppo di discipline affini – tramite uno sviluppo verticale che parte dalle attività di base fino alle attività sportiva di alto livello.

In cosa si differenziano allora dalle FSN?

Un tempo si trattava di discipline a carattere principalmente ludico ricreativo come, ad esempio, la dama, il bridge o gli scacchi. Attualmente non è più così (si pensi a Federkombact che è una DSA e non una Federazione).

Più usualmente oggi, si tratta di discipline che, pur avendo una componente fisico-sportiva distinguibile da quanto svolto nelle altre federazioni, sono ancora “giovani” non sono ancora riconosciute come sport olimpico.

Enti di Promozione Sportiva

Secondo la definizione data dallo stesso CONI sono Enti di Promozione Sportiva quelle associazioni che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative.

Gli Enti, dunque, promuovono e organizzano le attività sportive a livello amatoriale e, pur muovendosi comunque in un ottica di competizione – anche gli EPS organizzano campionati e tornei e hanno settori agonistici – non hanno l’obiettivo di selezionare i migliori per indirizzarli ai livelli più alti di una singola disciplina, ma di diffondere il più possibile la pratica di quella disciplina. In linea con i principi della carta bianca europea riguardante lo sport; ed anche della nuova, approvata, “riforma dello sport italiano”. Ma non va dimenticato come gli EPS siano stati spesso fucina per la nascita di grandi campioni. Gli Enti operano in ambiti diversissimi tra loro accogliendo al proprio interno qualunque disciplina sportiva e qualunque tipo di atleta.

Come si desume dal “Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA”, qualora una organizzazione sportiva ambisca ad aggiungersi all’elenco delle DSA si troverà ad affrontare un percorso piuttosto complesso, il primo passo del quale è proprio “l’istanza per l’inserimento nell’Osservatorio”.

Il CONI, ai fini del riconoscimento delle DSA, prevede una fase denominata “Osservatorio” allo scopo di valutare, monitorare e verificare la consistenza, le caratteristiche e l’evoluzione delle organizzazioni correlate alle nuove discipline sportive che ne fanno richiesta presenti sul territorio nazionale e che rappresentano un fenomeno identificato e significativo con potenzialità di sviluppo.

L’inserimento nell’Osservatorio della nuova disciplina sportiva (NDS), che ne faccia espressa richiesta, avverrà con comunicazione ufficiale da parte della Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi al termine dell’esame istruttorio sulla base della documentazione allegata all’istanza.

Con la presentazione dell’istanza di inserimento nell’Osservatorio, la NDS accetta ed autorizza formalmente l’attività ricognitiva e di monitoraggio che potrà realizzarsi sia nella fase preliminare che in quella stessa di Osservatorio anche con sopralluoghi presso la sede dell’organizzazione, con la presenza alle manifestazioni da essa organizzate e con ogni altra forma di raccolta di informazioni e documentazioni utili.

Segue l’elencazione di tutta una serie di requisiti richiesti per la presentazione di tale istanza quali ad esempio il fatto che:

– L’atto costitutivo della NDS deve risultare redatto almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nell’Osservatorio; la sede, il rappresentante legale e l’organo di gestione e di controllo interno devono essere identificati.

– Il numero di associazioni affiliate deve essere almeno pari a 50 (cinquanta) e distribuite in almeno una regione per ciascuna area territoriale (nord, centro sud ed isole); il numero di atleti tesserati, inclusi quelli inquadrati nelle categorie giovanili, deve essere almeno 1.000 (mille).

L’Osservatorio potrà protrarsi a far data dalla comunicazione dell’avvenuto inserimento della NDS nell’Osservatorio stesso, fino ad un massimo di 5 anni.

Allo scadere dei 5 anni (60 mesi) di Osservatorio, qualora la NDS non abbia maturato i requisiti ovvero non abbia proposto istanza di riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA, la fase dell’Osservatorio s’intenderà comunque conclusa e nei successivi 3 anni (36 mesi) la NDS non potrà presentare una nuova richiesta di inserimento nell’Osservatorio.

Qualifiche del riconoscimento delle DSA

1. Le DSA sono inquadrate nelle seguenti qualifiche: sperimentale, provvisoria, effettiva.

2. Le DSA Sperimentali possono essere associate alle FSN/DSA Effettive oppure al CONI.

3. Le DSA Provvisorie ed Effettive possono essere associate solo al CONI.

4. La qualifica “sperimentale” ha la durata di due anni trascorsi i quali:

a) la DSA associata alla FSN/DSA Effettiva:

1) confluisce in qualità di settore federale nella FSN/DSA Effettiva associante cessando di esistere come organismo autonomo, con delibera della FSN/DSA Effettiva associante e dell’associata con il conseguente obbligo di adeguamento statutario;

2) in alternativa ha facoltà di presentare alla Giunta Nazionale CONI richiesta motivata di trasferimento di associata al CONI nella stessa qualifica di sperimentale con propria deliberazione e deliberazione di nulla osta della FSN/DSA Effettiva associante

b) la DSA associata al CONI:

1) se in possesso dei requisiti previsti all’art. 10 può presentare istanza alla Giunta Nazionale CONI per il conseguimento della qualifica di “provvisoria”;

2) in carenza dell’istanza per il conseguimento della qualifica di “provvisoria”, oppure in carenza dei requisiti per l’ulteriore avanzamento, alla DSA si applica il provvedimento di revoca del riconoscimento del Consiglio Nazionale CONI su proposta della Giunta Nazionale CONI.

5. La qualifica “provvisoria” ha la durata di 4 anni trascorsi i quali la DSA automaticamente passa alla qualifica di “effettiva”.

6. La qualifica DSA “effettiva” permette, trascorsi minimo 4 anni, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 dello Statuto del CONI di presentare istanza per il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Federazione Nazionale.

Non dimentichiamo infine la previsione di ulteriori requisiti per il riconoscimento DSA Provvisoria

1. Per il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di DSA Provvisoria è necessario che:

a) alla DSA associata al CONI Sperimentale siano regolarmente affiliate, con diritto di voto, al momento della presentazione della domanda non meno di 100 (cento) associazioni/società sportive dilettantistiche di cui all’art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 4.000 (quattromila).

b) attraverso il bilancio consuntivo dell’anno precedente la data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, sia confermata la capacità di autosufficienza finanziaria.

c) sia presente una struttura territoriale organizzata in almeno 10 (dieci) regioni e 60 (sessanta) province con almeno 1 affiliata a provincia.

d) La Federazione Internazionale di riferimento risulti riconosciuta direttamente dal CIO. Nel caso di più discipline sportive indicate nello Statuto, almeno la metà + 1 devono essere ricondotte a Federazioni Internazionali riconosciute direttamente dal CIO.

———–

Tornando pertanto al caso FIDE, che abbiamo utilizzato come traccia per analizzare i “riconoscimenti”, soprattutto questa ultima condizione (riferimento ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO), non parrebbe rispettata nel caso in oggetto.

E’ pertanto di tutta evidenza come il percorso che porta al l’eventuale riconoscimento di una attività sportiva organizzata come DSA, sia piuttosto periglioso e di difficile realizzazione.

Ci sono rigidi criteri selettivi da parte del CONI; e delle resistenze corporative da parte di altri organismi CONI.

Anche perché, non ci si può nascondere come a questi riconoscimenti sia legata la concessione di importanti contributi (ora erogati da Sport e Salute); approssimativamente si può affermare che una DSA riceverà un contributo pari a circa 1/10 di quanto riceverebbe analoga FSN. Nonostante ciò, l’acquisire tale “status” risulterà non solo qualificante ma anche finanziariamente rilevante.

Leggi la news sul sito Asi

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