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Piemonte: Cota, per annullare elezioni motivato l'immotivabile (2)

18 febbraio 2014 | 14.34
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(Adnkronos) -A sostegno del suo convincimento, il governatore del Piemonte, nella nota, elenca, quindi, quattro esempi. ''La signora Bresso - osserva Cota - denuncia irregolarità di altri quando una lista a lei collegata presenta irregolarità peggiori ed esiste un provvedimento della Cassazione che esclude la suddetta lista da tutte le circoscrizioni elettorali proprio a causa di queste gravi irregolarità. La Regione ha chiesto semplicemente prima al Tar e poi al Consiglio di Stato di tener conto come minimo di entrambe le irregolarità accertate: queste irregolarità su entrambi i fronti non modificano del resto l'esito delle elezioni, perché sarei comunque io ad aver ricevuto più voti. Il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno invece ignorato le irregolarità di Bresso, dicendo che non era stato fatto un ricorso incidentale nei termini''.

''Il fatto -prosegue Cota - è che la gente normale pensa a governare non ad andare a verificare le accettazioni di candidatura altrui, dopo che ci sono state le elezioni. Quello che è stato fatto ha dell'incredibile! Esiste infatti una norma, l'art. 31 comma 4 del codice del processo amministrativo che consente al giudice di rilevare d'ufficio l'annullamento di un atto, indipendentemente dal fatto che l'eccezione venga opposta da una parte''.

In secondo luogo, Cota sottolinea che ''il Tar del Piemonte, esaminando già il caso della lista Giovine con la sentenza n. 3196/2010, aveva stabilito che la validità delle autenticazioni avrebbe potuto essere contestata unicamente attraverso lo strumento processuale della querela di falso. Sul punto si è formato il giudicato. Oggi il Tar e il Consiglio di Stato cambiano opinione, dicendo che l'avverbio 'unicamente' non vuol più dire unicamente, ma va bene anche una sentenza penale. (segue)

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