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Reddito cittadinanza, taglio assegno, revoca: bozza Manovra 2022

10 novembre 2021 | 13.34
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Confermato il 'decalage' dopo il primo rifiuto di un lavoro e la revoca al secondo

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Reddito di cittadinanza 2022, taglio dell'assegno e revoca del beneficio, ecco quanto si legge nella bozza della Manovra 2022 che conferma l'accordo raggiunto ieri nel corso del vertice tra il premier Mario Draghi, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il capo delegazione M5S al governo Stefano Patuanelli, il ministro della Pa, Renato Brunetta e il Mef. "Il beneficio economico mensile - si legge - è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua".

Un decalage sull'assegno che non sarà operativo nel caso che ad accedere all'Rdc siano nuclei familiari che tra i componenti annoverino "almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee" e che sarà applicato solo se "il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione , non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza". Il taglio, in ogni caso, è sospeso dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio infatti, si legge. "è rideterminato nelle modalità ordinarie". La revoca del beneficio invece arriverà a fronte di un secondo rifiuto di una occupazione congrua.

Il taglio è stato poi legato all'attuazione di meccanismi di controllo con cui accertare che il beneficiario abbia effettivamente accettato o rifiutato l’offerta di lavoro. E' stato infatti stabilito che "la domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile" e che "la ricerca attiva del lavoro" sia verificata presso il centro per l’impiego "in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio". Per quanto riguarda l'occupazione è stato definito congruo un lavoro a tempo indeterminato "entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici" o, in caso di seconda offerta, "ovunque collocata nel territorio italiano". Se invece si tratta di un rapporto a tempo o part time il criterio degli 80 km o dei 100 minuti varranno sia nella prima che nella seconda offerta.

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