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Riforme, addio bicameralismo paritario e nuovo rapporto Stato-regioni

20 gennaio 2016 | 21.19
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Foto dal sito del governo
Foto dal sito del governo

Addio a bicameralismo paritario, al Cnel e al vecchio Titolo V della Costituzione, con una nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni e la cancellazione della competenza concorrente, per evitare l'ampio contenzioso sorto all'indomani della riforma del 2001. Sono queste le linee portanti del disegno di legge approvato da palazzo Madama, con 180 sì, 112 no e un astenuto, che interviene sulla seconda parte della Costituzione, approvato oggi dal Senato nel primo dei passaggi previsti, a distanza di tre mesi, per la procedura di riforma della Carta. A questo punto, restano solo il via libera finale di Montecitorio e poi il referendum confermativo, che il premier Matteo Renzi ha individuato per il mese di ottobre.

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO - Il rapporto fiduciario con il governo e il controllo del suo operato e la funzione di indirizzo politico saranno attribuite solo alla Camera, che continuerà ad essere composta da 630 membri. Al Senato saranno invece attribuite la funzione di rappresentanza degli Enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri Enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle Pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'Ue, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale.

TEMPI CERTI PER APPROVAZIONE LEGGI - Viene riconosciuto al governo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni. Altre disposizioni concernono la decretazione d'urgenza ed il relativo procedimento di conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti. Ad esempio i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge, non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera. Viene modificato il quorum per l'elezione del Capo dello Stato, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea e, a partire dal settimo scrutinio, della maggioranza dei tre quinti dei votanti. Viene invece modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare, che saranno scelti separatamente tre dalla Camera e due dal Senato.

ABOLITE LE PROVINCE - Sono definitivamente abrogate le Province, con la soppressione delle norme costituzionali che le consideravano Ente costitutivo della Repubblica.

IL NUOVO TITOLO V, STOP A COMPETENZA CONCORRENTE - Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, oggetto dell'articolo 117 della Costituzione. Scompare, in particolare, la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale. Inoltre, è introdotta la cosiddetta 'clausola di supremazia', in base alla quale la legge statale -su proposta del governo- può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interesse nazionale.

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO - L'articolo 116 della Costituzione disegna il cosiddetto regionalismo differenziato. Alle Regioni a statuto ordinario, con legge approvata da entrambe le Camere e d'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, possono cioè essere attribuite particolari forme di autonomia a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese. Il procedimento non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

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