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Rottamazione cartelle Equitalia, ecco il modulo

07 novembre 2016 | 08.09
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Per beneficiare della rottamazione delle sanzioni e degli interessi previsti nelle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 si può scaricare la domanda, compilarla e inviarla o depositarla presso lo sportello Equitalia entro il 22 gennaio 2017. La rottamazione parziale, ricorda il portale 'laleggepertutti.it' riguarda i ruoli relativi a imposte, compresa l'Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps o Inail all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada e i ruoli emessi da regioni, province, città metropolitane e comuni (per esempio Ici o tassa sui rifiuti). Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all'Iva riscossa all'importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Chi aderisce alla definizione agevolata pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente compilando l'apposito modello di domanda DA1 pubblicato su sito di Equitalia e scaricabile al seguente link: modello ufficiale domanda definizione agevolata Equitalia 2016.

Una volta compilata e firmata, la domanda potrà essere presentata: presso gli sportelli Equitalia o tramite invio (unitamente a copia della carta di identità) alla casella e-mail o Pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.

Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento. Al momento della compilazione della domanda è possibile scegliere tra pagamento in un'unica soluzione o a rate. È possibile dilazionare l'importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate si perdono i benefici previsti dal decreto e ritorna ad essere integralmente dovuto l’importo originario. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto.

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