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Ruby ter: motivazioni condanna pianista, 'Disse il falso per salvare rapporto con Berlusconi'

22 ottobre 2021 | 17.29
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"Il netto contrasto, che è stato rilevato, tra le dichiarazioni testimoniali rese da Danilo Mariani", il pianista senese di molte serate nella Villa di Arcore di Silvio Berlusconi, "le circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti milanesi, definiti con pronunce dotate della forza del giudicato, le quali hanno accertato la riconducibilità alla nozione di prostituzione delle prestazioni di intrattenimento, offerte dalle ospiti femminili delle serate di Arcore, nonché la decisione, quasi paradossale, con cui invece Mariani ha escluso la natura sessuale di quegli svaghi inducono a ritenere che l'imputato abbia consapevolmente voluto negare circostanze a lui ben note, all'evidente scopo di non pregiudicare il suo rapporto fiduciario con l'ex presidente del Consiglio, la cui conservazione evidentemente valeva ben più della minaccia costituita dalla sanzione penale". E' quanto afferma il Tribunale di Siena nelle motivazioni, depositate nei giorni scorsi, della sentenza di condanna a 2 anni di reclusione (con sospensione della pena) dello stesso Danilo Mariani per falsa testimonianza emessa lo scorso 13 maggio nell'ambito di uno stralcio del processo relativo al cosiddetto Ruby ter. Per l'altro reato contestato in concorso a Mariani e Berlusconi, corruzione in atti giudiziari, il Tribunale di Siena ha assolto entrambi ieri giovedì 21 ottobre con formula piena perchè il fatto non sussiste.

Il giudice estensore Chiara Minerva del collegio presieduto da Ottavio Mosti ricorda - sulla base dei procedimenti celebrati davanti al Tribunale di Milano sul caso delle "olgettine" che frequentavano le "cene eleganti" presso le residenze del leader di Forza Italia, dove Mariani si occupava della parte musicale dell'intrattenimento - che il pianista senese ha sempre negato "nel modo più assoluto" di aver mai assistito ad alcuna situazione sessualmente connotata e di aver visto gente nuda. Mariani ha smentito contatti fisici tra le ragazze e Berlusconi, "diversi da una stretta di mano, in quanto l'ex presidente del Consiglio rimaneva sempre seduto a parlare".

L'istruttoria espletata, si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale senese, "ha fornito un quadro di chiarezza lampante, in ordine all'imponente mole di rapporti lavorativi ed economici, che legano Mariani a Berlusconi. L'importanza di tali rapporti è data evidentemente non solo, di per sé, dall'ammontare di risorse finanziarie, percepite negli anni dall'imputato, ma anche dalla longevità stessa del rapporto, dalla sua proiezione nel futuro, dal suo carattere assolutamente fiduciario ed estremamente solido, tanto da resistere anche alla delicata fase dei processi e delle indagini. Alla componente professionale se ne abbina chiaramente anche uno di tipo personale, in virtù della quale Mariani ricevette da Berlusconi Silvio aiuti in alcuni momenti cruciali della sua vita".

"E' del tutto evidente che rapporti di tal genere con un personaggio come Berlusconi - si legge nella motivazione della sentenza di condanna - costituiscono un movente più che consistente, quasi scontato, per dichiarare il falso su circostanze, quali quelle relative ai rapporti sessuali dallo stesso consumati, con giovanissime donne, perciò stesso retribuite, in occasione dei ricevimenti nella villa di Arcore che, oltre a poter avere rilevanza sul piano delle responsabilità penali, avrebbero comunque arrecato, quanto meno, imbarazzo ad uno degli uomini più potenti d’Italia".

Risultano, invece, "accertate nei procedimenti definiti dalle sentenze del Tribunale di Milano" le circostanze che, nelle serate di Arcore, cui Mariani partecipò "ci fossero stati approcci e comportamenti individuali di sicura valenza sessuale" e ciò "non è stato messo minimamente in dubbio, nel presente procedimento, neanche dalla difesa dello stesso imputato". Sulla base di tale contrasto, il Tribunale di Siena ritiene che "sia possibile pervenire ad affermare l'oggettiva falsità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'imputato quando venne sentito come testimone".

Il giudice estensore Chiara Minerva ricorda che "le richieste conclusive di assoluzione di Mariani dal reato di falsa testimonianza sono state fondate sulla mera possibilità che l'imputato, impegnato nello svolgimento della sua attività professionale ed in ragione della collocazione della sua postazione lavorativa, potesse non avere visto ciò che, invece, gli altri testimoni, sentiti nei procedimenti, avevano dichiarato ai giudici ovvero che potesse avere interpretato diversamente, anche in ragione della sua personale concezione del senso del pudore, la valenza di determinati comportamenti".

"In merito a tali argomentazioni - scrive il giudice nella sentenza - vi è da considerare che esse si fondano su un dato di fatto, la collocazione della postazione di lavoro di Mariani, che non è stato processualmente dimostrato. I difensori si sono limitati a produrre, peraltro nel corso della discussione, in una fase in cui, quindi, ne era preclusa la valutazione in contraddittorio, due planimetrie di incerta provenienza e ad indicare sulle stesse la posizione in cui il loro assistito normalmente si sistemava per suonare e per mettere la musica, sostenendo che da quell’angolo di visuale è possibile che egli non abbia visto ciò che facevano gli ospiti. Nulla in proposito è emerso né dalle prove testimoniali escusse, né dall’ulteriore documentazione acquisita. Nessuna dichiarazione in tal senso ha reso lo stesso Mariani".

Le indagini eseguite hanno consentito di accertare "l'entità effettiva del rapporto professionale esistente tra Mariani e Berlusconi e la consistenza economica dei relativi compensi, in virtù dello stesso percepiti dall'imputato negli anni. Diversamente da quanto dichiarato da Mariani, quando venne sentito come testimone, è emerso che egli godesse di un ottimo stipendio fisso, nonché che abbia beneficiato di cospicui rimborsi spese ed altre consistenti elargizioni, non altrimenti giustificate".

Gli accertamenti bancari sui conti di Berlusconi hanno rivelato l'esistenza di bonifici periodici da 3.000 euro effettuati in favore di Mariani. Gli inquirenti verificarono, altresì, che Mariani ricevette due bonifici da 7.000 euro ciascuno, proprio in prossimità delle date delle udienze in cui testimoniò (uno il 12.12.2012 ed uno l'11.01.2013). Risultò, inoltre, che Mariani avesse beneficiato da parte di Berlusconi di un prestito infruttifero di 25.000 euro erogato il 23.10.2013.

Dai documenti contabili presentati dalla difesa dell'ex premier, che ha prodotto l'estratto dei conto correnti, "risultano tutte le erogazioni di denaro, periodiche e non, che già a partire dall'anno 2006, furono effettuate da Berlusconi, in favore di Mariani".

Un consulente ha dichiarato di aver ricostruito tutte le movimentazioni bancarie dei conti di Berlusconi dal 2006 in avanti. Per quanto riguarda i rapporti economici tra Berlusconi e Mariani, "il consulente ha detto di aver considerato i due conti correnti, di cui la difesa ha prodotto gli estratti, esaminandone le movimentazioni dal 2006 al 2011: in tale arco temporale Mariani ha beneficiato di erogazioni di denaro per l'ammontare complessivo di 474.765,43 euro". Mariani ha beneficiato anche di due prestiti infruttiferi: uno disposto il 19.06.2008 per l'ammontare di 150.000 euro ed uno disposto il 25.02.2010 per l'ammontare di 100.000 euro.

Mariani beneficiò anche di rimborsi spese ed in suo favore Berlusconi "dispose anche degli altri bonifici più importanti uno da 100.000 ed uno da 150.000 euro, negli anni 2010-2011 per aiutarlo a comprare casa". Quanto al bonifico da 25.000 euro, il contabile Giuseppe Spinelli ha dichiarato che si trattava di un aiuto economico per la società della moglie di Mariani prossima al fallimento.

Nelle motivazioni della sentenza si ricorda infine che "i difensori di Mariani hanno sostenuto che il loro assistito ha mentito quando è stato sentito come testimone in ordine al suo rapporto professionale con Berlusconi Silvio ed alle conseguenti erogazioni di denaro ricevute per timore dell'eventuale verifica fiscale, che avrebbe potuto conseguentemente subire e che, infatti, è stata poi effettuata".

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