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Saldi, attesa per l''effetto bonus'. Spesa di 237 euro a famiglia

04 luglio 2014 | 10.05
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Borghi (Confcommercio): "Le proposte nei nostri negozi saranno quest'anno particolarmente interessanti sia per varietà e molteplicità di scelta che per gli sconti che prevediamo mediamente superiori al 40%"

(Infophoto)
(Infophoto)

Dopo Molise, Campania e Basilicata dove sono già iniziati i primi due giorni di luglio, da sabato i saldi estivi partiranno anche nelle altre regioni. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo 237 euro per un valore complessivo di 3,7 miliardi di euro. "Le vendite estive - sottolinea Confcommercio - rappresentano sempre un momento di richiamo per le famiglie, anche se negli ultimi anni la quota destinata a questo tipo di acquisto si è ridotta costantemente in linea con le esigenze di un bilancio familiare condizionato da un calo del reddito disponibile". "Ci auguriamo - afferma Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio - che il bonus di 80 euro, di cui hanno beneficiato 10 milioni di italiani, contribuisca a dare una scossa ai consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile per la casa ed articoli sportivi".

Verso sconti oltre il 40% - "La speranza - afferma ancora Borghi - è motivata anche dalla leggera crescita della fiducia personale registrata nel mese di giugno. Le proposte nei nostri negozi, stante la stagnazione delle vendite nel mese di giugno dovuta anche all'inclemenza climatica, saranno quest'anno particolarmente interessanti sia per varietà e molteplicità di scelta che per gli sconti che prevediamo mediamente superiori al 40%".

Consigli per gli acquisti in saldo - Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base. La possibilità di cambiare il capo dopo che si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante a meno che, spiega Confcommercio, il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Riguardo la prova dei capi non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante, spiega ancora Confcommercio. Le carte di credito, inoltre, devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia, sottolinea Confcommercio, nulla vieta di porre in vendita anche capi non appartenenti alla stagione in corso. Sull'indicazione del prezzo, è obbligo del negoziante indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

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