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Saldo e stralcio, cosa succede se non si paga?

07 marzo 2021 | 09.49
LETTURA: 3 minuti

Se il creditore agirà in tribunale, il debitore dovrà versare l'importo inizialmente dovuto e non quello scontato

Immagine di repertorio (Fotogramma)
Immagine di repertorio (Fotogramma)

Saldo e stralcio, cosa succede se non si rispetta il pagamento? Il saldo e stralcio è di fatto un accordo tra creditore e debitore con cui il primo concede al secondo uno sconto sul complessivo debito in cambio di un pagamento celere. A volte, il saldo e stralcio si accompagna anche a un piano di rientro, ossia a una rateizzazione del residuo debito.

Immaginiamo, si legge su laleggepertutti.it, allora che una persona, con un grosso debito con la propria banca, riesca ad ottenere da questa un saldo e stralcio, con riduzione del 35% del debito, pagabile in sette rate. Dopo il pagamento delle prime mensilità, il debitore smette di versare le successive perché impossibilitato a mantenere gli accordi presi. Cosa farà a questo punto la banca? È verosimile che agirà in tribunale, richiedendo nei confronti del cliente un decreto ingiuntivo. Senonché – e qui sta l’aspetto più importante da considerare – il pagamento a cui il debitore verrà condannato sarà quello inizialmente riportato nel contratto e non quello concordato con il saldo e stralcio. In buona sostanza, il successivo accordo di pagamento perde ogni efficacia nel caso di inadempimento.

Ci si chiederà se questo comportamento, tenuto dall’istituto di credito, sia lecito o meno. È possibile chiedere il pagamento della maggior somma nel caso in cui non venga rispettato un piano di rientro oppure un saldo e stralcio? La risposta fino ad oggi fornita dalla giurisprudenza è affermativa. La ragione è abbastanza semplice ma richiede un po’ di attenzione sui concetti generali del diritto.

L’atto di transazione – ossia l’accordo con il saldo e stralcio e/o con il piano di rientro – è un contratto come tutti gli altri: serve a porre fine a una lite tra le parti e a evitare il conflitto in tribunale. Tant’è che viene sottoscritto tramite un’ordinaria scrittura privata. Ma questo contratto, che trova causa in un precedente rapporto tra le parti – quello cioè inadempiuto – non ha “effetto novativo”, ossia non cancella il contratto precedente. Sicché, quest’ultimo ritorna in vita se la transazione non viene rispettata. Quindi, la banca – ma il discorso è valevole per qualsiasi altro creditore – ben può chiedere un decreto ingiuntivo sulla somma inizialmente dovuta dal debitore se questi non rispetta la transazione, ossia l’accordo di pagamento. Il che significa anche che, se il creditore – nelle more dell’accordo – aveva già intrapreso le azioni esecutive, con il pignoramento dei beni del debitore, in caso di inadempimento, la procedura può ben andare avanti.

Questo non esclude, tuttavia, che qualche transazione possa anche avere "effetto novativo", ossia si sostituisca completamente e definitivamente al precedente contratto, decretandone la totale estinzione. Il che significa che, in caso di inadempimento della transazione, il creditore non potrà più chiedere le somme originariamente vantate in forza del primo contratto.

In buona sostanza, esistono due diversi tipi di transazioni (ossia di saldo e stralcio):

- La transazione novativa: comporta la definitiva cancellazione del primo accordo e la sua sostituzione con il secondo; sicché, in caso di inadempimento, il creditore può chiedere solo le somme concordate nella transazione;

- La transazione non novativa (di solito, la più usata) che invece non comporta una cancellazione del precedente accodo. In tal caso, quindi, in caso di inadempimento all’accordo, rivive il precedente contratto e il creditore potrà chiedere la somma più alta.

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