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Sanita' Lazio: tassa telefonia, respinti appelli Agenzia entrate contro Asl Rm C

25 febbraio 2014 | 17.45
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Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - La Commissione tributaria regionale di Roma ha "rigettato e respinto i primi tre appelli proposti dall'Agenzia delle entrate" relativi "al presunto mancato pagamento della tassa di concessione governativa relativa a utenze telefoniche aziendali" da parte dell'Asl Roma C. L'Agenzia delle entrate aveva deciso di proporre appello innanzi alla Commissione tributaria regionale di Roma "a seguito di ben 9 provvedimenti emessi" dalla Commissione provinciale di Roma "favorevoli all'Azienda Asl Roma C, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Longobardi del Foro di Roma", riassume lo stesso legale.

Inizialmente era stata la Asl Roma C a presentare "ricorsi chiedendo l'annullamento di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle entrate e notificate all'Asl per importi rilevanti", con un totale che sfiorava il milione di euro, vincendoli. L'Agenzia delle entrate "ha deciso di proporre appello innanzi alla Commissione tributaria regionale di Roma", che però "ha accolto la linea difensiva dell'avvocato Longobardi". Secondo il legale si tratta "della prima pronuncia favorevole in materia, in Italia e conseguentemente a Roma, riferita a un'Azienda sanitaria locale (i precedenti - comunque mai emessi prima a Roma - si riferivano a Enti locali e/o Comuni) emessa da una Commissione regionale tributaria, nella fattispecie di Roma".

La sentenza rileva testualmente "la mancanza della soggettività passiva delle Asl rispetto alla tassa richiesta". E ancora "le Aziende sanitarie locali, essendo organismi che in ambito locale sovrintendono al Servizio sanitario nazionale come previsto dalla legge 833/78, sono da ritenere pubbliche amministrazioni e non possono quindi essere considerati" soggette alla "tassa sulle concessioni governative". La sentenza inoltre, evidenzia Longobardi, sottolinea che "la stessa Agenzia delle entrate, Direzione regionale Lazio, con circolare 44461 del 17.07.2001 ha precisato che le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggette al pagamento della tassa di concessione governative". "E' un risultato di assoluta rilevanza - commenta l'avvocato - che costituisce un precedente unico in ambito di sprechi della sanità".

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