cerca CERCA
Giovedì 25 Aprile 2024
Aggiornato: 16:44
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Sanita': medico condannato per violenza, cancellazione Albo non automatica (2)

25 febbraio 2014 | 14.47
LETTURA: 2 minuti

(Adnkronos Salute) - In sostanza, per i giudici della Cassazione, "non è sufficiente che si rilevi l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata". Nel caso specifico, si legge nella sentenza, "dal provvedimento impugnato emerge che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per reati non inerenti allo svolgimento della professione e che, per effetto di tale condanna, gli è stata comminata anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

Per la Suprema Corte, "posto che la detta pena accessoria non si pone come preclusiva dello svolgimento della professione e posto che il provvedimento di cancellazione oggetto di ricorso dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato da tale organo giustificato con il riferimento alla insussistenza del requisito della 'specchiata condotta morale e politica' o della 'buona condotta', per effetto della condanna riportata in sede penale, risulta evidente il deficit motivazionale concernente la valutazione della incidenza della condanna penale per fatti non inerenti la professione sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento da parte sua della professione". Il ricorso, secondo la Cassazione, va quindi "accolto, e la decisione impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie", affinché proceda "a nuovo esame".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza