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Sicurezza stradale: Mit ribadisce no a finti autovelox

19 marzo 2014 | 13.23
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Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce il suo 'no' ai finti autovelox: ''non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada'' e pertanto ''non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione''. E' quanto sostiene il ministero in una lettera inviata al presidente dell'Anci Piero Fassino nella quale ribadisce quindi il suo parere negativo sui 'dissuasori di velocità', il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni.

Alla lettera, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero, vengono allegati i pareri già espressi in passato dagli uffici del ministero competenti in materia: si tratta di nove risposte alle richieste di comuni, forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 2010 al 2014. I cosiddetti 'finti autovelox', si legge, ''sono 'dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione che vengono posti a margine della strada con il dichiarato intento di condizionare la velocità dei veicoli'''. Per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ''non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada'' e pertanto ''non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione''.

Dal ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche costituire un pericolo: ''la loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata''. Il Capo di Gabinetto del ministro Lupi invita quindi il sindaco di Torino, in qualità di presidente dell'Anci, a ''dare ampia diffusione'' alla lettera ''affinché le varie amministrazioni possano tenere conto delle considerazioni appena svolte nelle loro valutazioni che, peraltro, non dovranno prescindere da una valutazione complessiva della congruità della spesa, sia in termini specifici che sotto il profilo dei benefici conseguibili ai fini della sicurezza stradale''.

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