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Svolta semplificazioni, dal 2015 al via 730 precompilato

20 giugno 2014 | 15.37
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A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria

(Infophoto)
(Infophoto)

Parte nel 2015, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di italiani, ovvero lavoratori dipendenti e assimilati e pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730. E’ quanto prevede il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale esaminato dal Consiglio dei ministri. Secondo quanto si legge in un comunicato, per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata direttamente online tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate; tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei Cud da parte dei sostituti. Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità. La responsabilità, in caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale. Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

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