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Fisco: voluntary disclosure estesa violazioni in Italia, Irpef e Iva

12 ottobre 2014 | 15.29
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La voluntary disclosure viene estesa anche alla definizione delle violazioni riguiardanti le attività detenute in Italia, e a quelle in materia di imposte sui redditi come Irpef, Irap e Iva. Secondo quanto prevede la proposta di legge sul rientro dei capitali, modificata dalla commissione Finanze della Camera, la procedura di collaborazione è stata estesa ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia nonchè alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sull'attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alla violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Inoltre grazie alla collaborazione volontaria non rischierà più la galera che ha commesso reati tributari più gravi, come la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri operazioni che portano alla creazione di documenti inesistenti. Attualmente per questo tipo di reato è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Il provvedimento, che la scorsa settimana ha ottenuto il via libera dalla commissione competente, è all'esame dell'aula che lo dovrebbe licenziare in settimana. La proposta di legge, che è all'esame di Montecitorio da marzo, passerà quindi al Senato per la seconda lettura.

Con il provvedimento viene introdotta la voluntary disclosure in materia fiscale: i soggetti che detengono attività e beni all'estero o in Italia, non dichiarati, potranno sanare la propria posizione con l'erario pagando imposte e sanzioni scontate. Sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. Le domande potranno essere presentato entro il 30 settembre 2015, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Nel dossier del Servizio studi della Camera si spiega che i contribuenti non potranno utilizzare l'agevolazione se è già stato avviato un accertamento fiscale e procedimenti penali per violazioni tributarie. Viene anche introdotto un nuovo reato fiscale, che punisce che, nell'ambito della procedure di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero.

Le norme, si spiega nel dossier, ''hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'stero di attività che producono reddito''. Nel corso dell'esame in commissione Finanze è stato introdotto anche il reato di autoreciclaggio, ''attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa''.

Per aderire alla collaborazione volontaria è stabilito che il contribuente dovrà ''indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo''.

Inoltre dovranno essere forniti i documenti e le informazioni per ''la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenuti all'estero''. Le informazioni dovranno riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'amministrazione finanziaria procedere, quindi, ad accertare quanto dovrà pagare il contribuente, che potrà accettare quanto chiesto dal fisco, e versare ''in un'unica soluzione le somme dovute (escludento quindi il beneficio della rateazione e della compensazione con eventuali crediti fiscali).

Passando agli effetti della procedura di collaborazione volontaria sul piano penale, nel dossier di chiarisce che ''viene esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione''. Salvo dalla galera anche chi ha commesso ''delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di Iva'', insieme ai colpevoli dei ''delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita'' .

Le sanzioni, dal punto di vista amministrativo, sono fissate alla ''metà del minimo edittabile o nel minimo edittabile ridotto di un quarto, in dipendenza della condotta del contribuente'', di legge nel dossier. La misura della sanzione minima ''è ridotta al 3% degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli stati o territorio a regime fiscale privilegiato, qualora gli stati stipulino con l'Italia accordi che consentano un effetti scambio di informazioni contro la doppia imposizione''.

Su istanza del contribuente, per importi inferiori a 2 milioni di euro, l'uffico calcola gli interessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complesso della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%. Sarà l'Agenzia delle entrate a individuare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamenti dei relativi debiti tributari.

Per quanto riguarda il nuovo reato di autoriciclaggio, viene stabilito che si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a ''chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni''.

Non sono punibili i casi in cui il denaro o beni vengono destinate alla utilizzazione personale. Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. Si prevede invece una diminuzione della pena fino alla metà, per ''chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto''.

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