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Spiagge, l'Ue avverte l'Italia: "Proroga automatica concessioni viola diritto comunitario"

25 febbraio 2016 | 13.06
LETTURA: 5 minuti

SPIAGGIA DI FANO, OMBRELLONI E SDRAI SEMI VUOTI A CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA (MARIO GIORDANO RIBOLI, FANO - 2013-07-07) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
SPIAGGIA DI FANO, OMBRELLONI E SDRAI SEMI VUOTI A CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA (MARIO GIORDANO RIBOLI, FANO - 2013-07-07) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA

La proroga automatica della durata delle concessioni balneari, dapprima fino a fine 2012 e poi sino alla fine del 2020, prevista dall'Italia con vari decreti legge emessi dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, è contraria al diritto dell'Ue. E' la conclusione di Maciej Szpunar, avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, ma propongono a quest'ultima una soluzione giuridica. La sentenza spetta alla Corte. 

Alcuni gestori di attività turistico-ricreative in alcune aree demaniali marittime in Sardegna, in previsione della stagione balneare 2012, ricostruisce la Corte, hanno presentato richiesta di un formale provvedimento di proroga. Poi, dato il silenzio delle Amministrazioni competenti, hanno avviato le attività, ritenendo di essere legittimati dalla legge. Quando poi le Amministrazioni, non riconoscendo la proroga automatica delle concessioni esistenti, hanno pubblicato gli avvisi per l'assegnazione di nuove concessioni anche su aree già oggetto di concessione, i gestori sono ricorsi al Tar della Sardegna, impugnando le delibere con le quali erano state implicitamente revocate le loro concessioni.

In un'altra vicenda, la Promoimpresa srl ha chiesto il rinnovo della concessione, in scadenza il 31 dicembre 2010, per lo sfruttamento di una zona demaniale della sponda del lago di Garda. La domanda è stata rigettata dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro. La società Promoimpresa ha allora impugnato il rifiuto di rinnovo della concessione davanti al Tar della Lombardia.  Sia il Tar della Sardegna sia il Tar della Lombardia hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte Ue, circa la legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020.

Secondo il Tar della Lombardia questa legge, benché adottata per le concessioni demaniali marittime, deve applicarsi anche alle concessioni demaniali lacustri, in quanto mira (o dovrebbe mirare) a proteggere gli investimenti dei concessionari in termini di ammortamento dei costi di gestione, in applicazione diretta del principio di proporzionalità, che impone di conciliare l’esigenza di concorrenza con quella di mantenimento dell’equilibrio finanziario del concessionario.

Entrambi i Tar, tuttavia, dubitano che la legislazione nazionale, per la sua idoneità a sottrarre dal mercato beni produttivi al di fuori di ogni procedimento concorsuale, sia compatibile con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici, così come con i principii di proporzionalità e di ragionevolezza. La generalizzazione del termine di durata della concessione, infatti, parrebbe essere contraria al principio di proporzionalità. Inoltre, l’automatismo della proroga sembra contrario ai principi di libertà di stabilimento e protezione della concorrenza, poiché in tal modo si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (undici anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico. 

Il meccanismo, poi, così come congegnato, sembra incidere in modo eccessivamente penalizzante, e quindi sproporzionato, sui diritti degli operatori del settore, che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l’assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe. Un sistema simile potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici.

L'avvocato generale Szpunar ha ritenuto fondati i dubbi espressi dai Tar e ha oggi concluso che la direttiva relativa ai servizi nel mercato Ue, impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre. L'avvocato generale ha specificato che le convenzioni in questione non costituiscono 'servizi' ai sensi delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici, ma 'servizi' ai sensi della direttiva, secondo la quale, allorché, come avviene nel caso in esame, il numero di autorizzazioni disponibili sia necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali, tali autorizzazioni debbono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata, e non possono essere oggetto di una proroga automatica.  

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