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Canone Rai in bolletta, le (ultime) cose da sapere

22 giugno 2016 | 12.56
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(Fotogramma)
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Conto alla rovescia per il primo addebito del canone Rai sulla bolletta della luce. L'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è stato fissato per il 2016 a 100 euro complessivi così distribuiti: 70 euro a titolo di arretrati (dovuti da gennaio ad oggi) nella bolletta di luglio, i residui 30 euro spalmati nelle successive tre mensilità della luce.

A fare il punto è l'Agenzia delle Entrate in una circolare esplicativa pubblicata ieri, che riepiloga i punti più importanti delle nuove disposizioni.

1 - Nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone.

2 - Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Ecco quali sono le utenze residenziali addebitabili

L’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:

- direttamente dai contratti della tipologia 'clienti residenti' (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;

- dai contratti della tipologia 'altri clienti domestici' (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Presenza di più utenze residenziali

Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia 'clienti residenti' e l’altro (o gli altri) nella tipologia 'altri clienti domestici', si considera addebitabile la fornitura della tipologia 'clienti residenti' indipendentemente dalla data di attivazione. In altri termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia 'clienti residenti', si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale2 (RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

Non si procede all’addebito del canone per chi entro il 16 maggio ha presentato dichiarazione di non detenzione o dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone.

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