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Dichiarazione Iva 2017, oggi termine ultimo. Come presentarla

27 febbraio 2017 | 13.02
LETTURA: 4 minuti

Dichiarazione Iva 2017, oggi termine ultimo. Come presentarla

Entro oggi tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva 2017, concernente l'anno d'imposta 2016.

Com'è noto, a partire da quest’anno la dichiarazione Iva va presentata in forma autonoma e non più in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazione (da effettuare solo per via telematica all'Agenzia delle Entrate) è fissato al 28 febbraio.

Come è specificato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione può essere trasmessa:

- "direttamente;

- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;

- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);

- tramite società appartenenti al gruppo".

Attenzione però: "le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica - sottolinea l'Agenzia - sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997 (vedere circolare n. 54/E del 19 giugno 2002)".

COME TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE IVA

Il modello della dichiarazione Iva 2017 è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Chi decide di presentare direttamente la dichiarazione deve utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline "in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione".

Gli intermediari abilitati ai quali eventualmente ci si affida devono essere iscritti alle seguenti categorie:

- "gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

- gli iscritti negli albi degli avvocati;

- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;

- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

- i Caf - dipendenti;

- i Caf - imprese;

- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

- i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari".

Le Amministrazioni possono avvalersi di incaricati per la trasmissione online della dichiarazione, ovvero:

- "del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;

- delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001)".

Si considerano inoltre appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Per l'Agenzia delle Entrate sono 'controllate' "le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente".

QUANDO SI CONSIDERA 'PRESENTATA' LA DICHIARAZIONE IVA

La dichiarazione è da considerarsi presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate conclude la ricezione dei dati. "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica", si legge sempre sul sito dell'ente presieduto da Rossella Orlandi.

Le dichiarazioni Iva presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini fissati sono valide, ma comunque soggette a sanzioni. Se invece il ritardo supera i 90 giorni, le dichiarazioni "si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta".

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