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Statali, nuova stretta sui permessi

08 giugno 2017 | 11.46
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Immagine di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
Immagine di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA

di Federica Mochi

Permessi orari per sottoporsi a visite mediche, terapie o esami diagnostici senza doversi assentare dal lavoro per un'intera giornata. E ancora, un tetto annuale di ore per fruire di tali permessi, senza subire decurtazioni in busta paga e la possibilità di frazionare in ore i permessi per motivi personali e familiari. Sono queste alcune delle soluzioni contenute nell'atto di indirizzo sui rinnovi contrattuali che il ministero della Pubblica Amministrazione invierà all'Aran, l'agenzia che rappresenta le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale.

La nuova disciplina contrattuale in materia di permessi, assenze e malattia, messa a punto dal ministero della Pa con l'obiettivo di evitare abusi, è contenuta nelle 17 pagine della bozza di direttiva - in possesso dell'AdnKronos - che prevede, tra l'altro, nuove misure per quanto riguarda le risorse finanziare stanziate per i rinnovi contrattuali, le regole sul salario accessorio e il welfare aziendale, e indicazioni specifiche per i lavoratori a tempo determinato. Un testo che affronta gli adeguamenti normativi giunti dopo il lungo periodo caratterizzato dalla sospensione della contrattazione collettiva nazionale e dall'approvazione della riforma sul pubblico impiego.

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI - Per quanto riguarda permessi, assenze e malattia sono diversi i punti chiave elencati nel testo della bozza. A partire dalla possibilità di assentarsi dal servizio per sottoporsi a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici che potranno essere effettuati senza assentarsi dal posto di lavoro per l'intera giornata.

Tra gli indirizzi che l'Aran dovrà prendere in considerazione su permessi e assenze rientrano:

- la previsione di un periodo di servizio minimo nell'arco della giornata, pari ad almeno la metà dell'orario e, salvi i casi di urgenza, adeguati periodi di preavviso;

- la previsione che la giustificazione dell'assenza avvenga tramite un'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi all'amministrazione;

- l'introduzione di un monte ore annuale per fruire dei permessi e al tempo stesso escluderli nel caso in cui siano fruiti ad ore nell'arco della giornata dalle decurtazioni economiche previste attualmente per i primi giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

ASSENZE PER MALATTIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE RICHIEDENTI TERAPIE SALVAVITA - Attualmente, la disciplina contrattuale esclude dal computo dei giorni di malattia le assenze per patologie gravi che prevedono terapie salvavita, come la chemioterapia o l'emodialisi, nei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o nei giorni di assenza dovuti per tali terapie. Con l'atto di indirizzo l'Aran dovrà ora prendere in considerazione, per il rinnovo contrattuale, l'inclusione dei giorni di assenza per tali terapie salvavita, anche se non coincidenti con i giorni di terapia e a condizione che si verifichino effetti che impediscano al dipendente di adempiere alle sue mansioni. Inoltre, tra gli aspetti da negoziare, rientra la previsione di un tetto massimo di giornate di assenza nell'arco di un anno.

FRUIZIONE DI PERMESSI E CONGEDI SU BASE ORARIA - Diversi gli indirizzi impartiti per quanto riguarda i permessi retribuiti per motivi personali o familiari, come:

- l'introduzione della possibilità di fruizione ad ore. L'Aran, per convertire ad ore il monte di giornate fruibile nell'anno, dovrà attenersi a quanto già stabilito contrattualmente nei settori che già prevedono la fruizione ad ore;

- la previsione di limitazioni alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente agli altri tipi di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e dei riposi compensativi fruiti ad ore;

- limitazioni di fruizione frazionata, nell'arco della giornata lavorativa, con la previsione di un tetto pari ad almeno la metà dell'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto osservare.

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