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Fisco, ecco i nuovi codici tributo F24

12 giugno 2017 | 12.38
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Nuovi codici tributo per i titolari di partita Iva che necessitano dell'utilizzo dei crediti tributari in compensazione. Come chiarito dalla Risoluzione n.68/E dell'Agenzia delle Entrate, le modifiche di recente introdotte dal decreto legge 50/2017 hanno esteso il campo d'applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo in particolare, per i soli titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico - qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'mposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

E' a seguito di tale modifica, quindi, come spiega il documento di prassi, che l'Agenzia ha provveduto a individuare i codici tributo riferibili alle differenti voci d'imposta elencate nel paragrafo precedente. In particolare, l'elenco con i codici è riportato nell'allegato 2 della Risoluzione 68/E. L'obbligatorietà nell'uso dei canali telematici delle Entrate scatta in funzione della tipologia della compensazione, orizzontale o verticale. In realtà, non vi è una obbligatorietà assoluta nelle nuove norme.

Infatti, l'obbligo di presentare l'F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso di una compensazione di tipo 'verticale' o 'interna', quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d'imposta, per esempio Iva da Iva. Qualora in questo caso, al netto delle compensazioni interne, residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia restano ferme le regole generali.

Diverso invece è il caso della compensazione 'orizzontale' o 'esterna', ossia tra tributi diversi. Qui prevale l'obbligatorietà nell'utilizzo dei canali telematici delle Entrate. Per i soggetti diversi dalle partite Iva le regole non cambiano. Riguardo la generalità dei contribuenti, l'Agenzia rammenta che sono tutt'ora operanti le norme previste dal DL n. 66/2014, in virtù delle quali, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono così eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

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