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Ape sociale, dai precari ai disoccupati: tutti i casi

14 luglio 2017 | 06.53
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A 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'Ape sociale arrivano gli ultimi chiarimenti su tutti i casi specifici. L'Inps ha infatti pubblicato sul suo sito le risposte a 38 domande relative all'indennità (TUTTE LE FAQ, il testo integrale).

LAVORATORI AUTONOMI - Il lavoratore autonomo che ha cessato l’attività può richiedere l'Ape sociale? "La semplice cessazione di attività commerciale - spiega l'Inps - non è sufficiente al riconoscimento del beneficio" in quanto "l’Ape sociale è concessa ai soggetti che, oltre ad essere iscritti alle gestione espressamente indicate dalla legge e ad essere in possesso di determinati requisiti anagrafico/contributivi, siano in particolari condizioni previste dalla legge (in breve: in stato di disoccupazione, che assiste un soggetto con handicap grave, invalido al 74%, lavoratore che svolge attività c.d. “gravose”) ed abbiano cessato l’attività lavorativa".

DISOCCUPATI - Non può presentare istanza il soggetto inoccupato che non ha percepito e non percepisce Naspi perché non può accedere a tale prestazione. "Ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso per l’ape sociale - scrive l'Inps - è indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione ed avere lo status di disoccupato per almeno tre mesi dopo il termine della stessa". "Il beneficio - si precisa - non si estende ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente".

Per le stesse ragioni non rientrano nei possibili destinatari dell’Ape sociale neanche "i lavoratori disoccupati secondo le fattispecie previste ma che – a vario titolo (il soggetto non era destinatario della specifica assicurazione al momento del licenziamento, ovvero non aveva il requisito di contribuzione, ovvero non ne abbia fatto domanda) – non hanno goduto di alcun trattamento per disoccupazione".

Allo stesso modo i soggetti che non hanno goduto della prestazione di disoccupazione perché non l’hanno richiesta nei termini oppure perché non ne avevano i requisiti non possono richiedere l’accesso al beneficio di Ape sociale nel caso l’attività lavorativa risulti cessata per uno dei tre motivi indicati rispettivamente all’art.2, comma 1 lett.a) del DPCM n.88/2017 e art.3, comma 1 lettera) del DPCM n.87/2017.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - L'Inps precisa che "un lavoratore che cessi l’attività lavorativa in seguito alla scadenza naturale di un contratto a termine non rientra tra i potenziali beneficiari dell’Ape sociale. Questo tuttavia non esclude - si aggiunge - che anche un lavoratore a termine, ove sia licenziato prima della naturale scadenza del contratto, possa, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previsti, accedere all’Ape sociale".

ASSEGNO SOCIALE - Un soggetto titolare di assegno sociale può effettuare la richiesta di Ape Sociale, poiché "non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni", ma si precisa che "l’eventuale erogazione del beneficio di Ape Sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, a seguito dell’eventuale riconoscimento del beneficio Ape Sociale, l’assegno sociale competerà in misura ridotta, ovvero sarà revocato qualora l’Ape provochi il superamento del limite reddituale massimo previsto in materia di assegno sociale". Dal momento che non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni un soggetto beneficiario di Ape Sociale può a sua volta richiedere l’assegno sociale.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ - "L’assegno ordinario di invalidità - spiega l'Inps - è una pensione. La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, comma 180 ha stabilito che l’ape sociale non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. Si conferma pertanto che l’Ape sociale non può essere concessa al titolare di Aoi in quanto i due trattamenti sono incompatibili. Resta fermo - si conclude - che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’Ape sociale".

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