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Precari e dottorandi, come ottenere la disoccupazione

21 luglio 2017 | 06.35
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(Fotogramma)
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Arrivano dall'Inps le istruzioni per presentare la domanda per l'indennità Dis-Coll per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.

CHI PUO' FARE DOMANDA - La prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché - esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell’ambito della tutela anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni. Sono esclusi invece dal novero dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

REQUISITI - L’indennità Dis-Coll, come si legge nella circolare 115 del 19-07-2017, è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

DURATA DELLA PRESTAZIONE - L’indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della Dis-Coll.

In conformità allo specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto l’indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente Dis-Coll. La durata massima della indennità Dis-Coll non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - Per la fruizione dell’indennità Dis-Coll i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE - L’indennità di disoccupazione Dis-Coll spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione Dis-Coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera l’indennità Dis-Coll decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità Dis-Coll decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

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