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Pensione giovani e assegno sociale, cosa cambia

31 agosto 2017 | 13.48
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Dopo l'incontro tra governo e sindacati al ministero del Lavoro, in tema di trattamento pensionistico per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, l'ipotesi sul tavolo riguarda una pensione base di circa 650 euro.

Cifra che potrà essere ottenuta a 66 anni e 7 mesi (riferimento attuale di chi va in pensione) se la persona avrà 20 anni di contributi e un importo pensionistico pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (dunque, circa 540 euro).

Ma cos'è l'assegno sociale a cui si sta facendo riferimento in queste ore -e probabilmente anche tra pochi giorni, durante i prossimi appuntamenti tra sigle confederali ed esecutivo (previsti il 5, il 7 e il 13 settembre) - nelle trattative? E che differenze ci sono tra questo strumento (che ha sostituito la 'pensione sociale') e un classico trattamento pensionistico?

COSA - E' una prestazione economica erogata a domanda e dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, si legge sul sito dell'Inps, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

CHI - E' rivolto a cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

COME - Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, ricorda l'istituto di previdenza, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.

QUANTO - L'importo dell'assegno è pari a 448,07 euro per tredici mensilità. Per il 2017 il limite di reddito è pari a 5.824,91 euro all'anno e 11.649,82 euro se il soggetto è coniugato. Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

IRPEF - Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno. L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

DECADENZA - L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero.

REQUISITI - Per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 65 anni e 7 mesi di età;

- stato di bisogno economico;

cittadinanza italiana;

- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in Italia.

COME FARE DOMANDA - Va presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato (dove è possibile scaricare il manuale con le istruzioni per la compilazione). In alternativa, si può fare tramite: Contact Center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 da rete mobile; infine, anche da enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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