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Ape sociale, ok all'assegno entro domenica

11 ottobre 2017 | 13.42
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Ape sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci, si avvicina il primo step.

Entro il 15 ottobre, infatti, l'Inps dovrà dare l'ok in merito all'esito delle domande presentate alla scadenza del 15 luglio scorso (prevista per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017).

Questo significa che, per quanto riguarda l'Ape sociale, l'Istituto di previdenza comunicherà agli interessati l'esito dell'istruttoria della domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso.

L'indennità è soggetta a limiti di spesa e per l'anno in corso - comma 186 della Legge di Bilancio 2017 - le domande sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro (609 milioni per il 2018, 647 milioni per il 2019 e di 462 milioni per il 2020).

66MILA DOMANDE - Al 15 luglio sono state 66.409 le domande di certificazione delle condizioni di accesso ad Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci: 39.777 nel primo caso e 26.632 nel secondo.

15 NOVEMBRE - In caso di non accoglimento, "l'Inps dovrà fornire adeguate motivazioni perché i lavoratori devono avere tempo di presentare un'istanza di riesame" ricorda il segretario confederale della Uil Domenico Proietti, oppure, nel caso dell'Ape, una nuova domanda entro il 30 novembre.

IL RIESAME - L'Istituto, inoltre, deve riesaminare la prima domanda "se il lavoratore produce i documenti mancanti o se questi sono reperibili negli archivi dell'Istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni". Quindi, aggiunge Proietti, "ci attendiamo che l'Inps comunichi i dati e le motivazioni dettagliate con riferimento alle domande respinte".

LE RISORSE - Per chi ha inviato la richiesta oltre la data del 15 luglio, la domanda "potrà essere presa in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento" purché pervenute entro e non oltre la scadenza di fine novembre e "solo se ci saranno risorse residue rispetto alla prima tornata di richieste".

QUANTO - L'indennità è corrisposta per 12 mensilità all'anno e la rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. I possibili esiti rispetto alla richiesta di accedere all'indennità sono:

A) riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria;

B) riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell'Ape sociale, in ragione di un'insufficiente copertura finanziaria;

C) rigetto della domanda se non sussistono le necessarie condizioni.

NEL 2018 - I soggetti che si trovino (o potrebbero venire a trovarsi) nelle condizioni previste dalla legge entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda di riconoscimento dei requisiti per l'accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018.

COS'È - Per chi avesse ancora qualche dubbio, per Ape Sociale si intende "una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio".

63 ANNI - L'indennità a carico dello Stato viene "erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età", con almeno 30 o 36 anni di anzianità contributiva (a seconda della categoria di appartenenza) e che non siano già titolari di pensione diretta.

A CHI - "Viene corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata", si ricorda sul sito Inps. Spetta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604);

- soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);

- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

- dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

- conciatori di pelli e di pellicce;

- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

- conduttori di mezzi pesanti e camion;

- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

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