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Corte Ue

"Il bridge non è uno sport"

26 ottobre 2017 | 17.24
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Pur giovando al benessere psicofisico di chi lo pratica, il bridge duplicato non è uno sport e, pertanto, non può essere esentato dal versamento dell’Iva. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, relativa ad una causa tutta britannica, che vede opposto il Fisco del Regno, i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, all’English Bridge Union (Ebu), ente che ha il compito di sviluppare e regolamentare il bridge duplicato in Inghilterra.

Il bridge duplicato è una variante del bridge, che si pratica in competizioni a livello nazionale e internazionale, mettendo in competizione i vari giocatori nella sala, che giocano tutti la stessa mano. L’Ebu organizza dei tornei di bridge duplicato: per parteciparvi, i giocatori pagano una quota di iscrizione. L’Ebu ha chiesto il rimborso dell’Iva relativa alle quote, ritenendo di poter beneficiare delle esenzioni concesse dalla direttiva Ue in materia ad alcune prestazioni di servizi, strettamente connesse alla pratica dello sport.

Il Fisco britannico si è opposto, sostenendo che lo sport debba avere una rilevante componente fisica, che la pratica del bridge non ha. L’Ebu ha fatto ricorso contro la decisione dell’amministrazione tributaria, ricorso che è stato respinto. L’Upper Tribunal, pur dichiarando che il bridge duplicato richiede elevate competenze intellettuali, ha chiesto alla Corte se costituisca o meno uno "sport", ai sensi della direttiva Iva.

La Corte, nella sentenza, premette di non essere chiamata a interpretare in generale la nozione di "sport", ma di doverlo fare nell’ambito ristretto della direttiva sull’Iva. Visto che la direttiva non specifica ulteriormente la nozione di "sport", il termine deve essere definito sulla base del significato abituale che ha nel linguaggio corrente.

La Corte dichiara quindi che, nel contesto delle esenzioni dall’Iva, che devono essere interpretate restrittivamente, l’interpretazione della nozione di "sport" contenuta nella direttiva si limita ad attività corrispondenti al significato abituale del termine, attività che "sono caratterizzate da una componente fisica non irrilevante".

Pur riconoscendo che il bridge duplicato richiede logica, memoria, strategia e può costituire un’attività che arreca beneficio alla salute mentale e fisica di coloro che la praticano regolarmente, per i giudici di Lussemburgo il fatto che un’attività favorisca la salute fisica e mentale non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che essa rientri nella nozione di "sport", sempre ai sensi della direttiva.

La circostanza che un’attività che favorisce il benessere fisico e mentale si pratichi in competizione, per i giudici, non consente di pervenire a una conclusione diversa. La Corte conclude che un’attività come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare "irrilevante", non rientra nella nozione di "sport", ai sensi della direttiva sull’Iva.

La Corte afferma, tuttavia, che una siffatta interpretazione non pregiudica la questione se un’attività avente una componente fisica che appare irrilevante possa rientrare nella nozione di "servizi culturali", nell’ambito della direttiva, qualora "tale attività, tenuto conto della sua pratica, della sua storia e delle tradizioni a cui appartiene, occupi una posizione tale nel patrimonio sociale e culturale di un Paese da poter essere considerata come facente parte della sua cultura".

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