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Bonus, aumenti e permessi: tutte le novità per gli statali

29 dicembre 2017 | 18.26
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(Fotogramma)
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A partire dal prossimo marzo le busta paga degli statali saranno più corpose grazie agli aumenti di 85 euro medi al mese, stabiliti dal nuovo contratto firmato alle 4 di notte del 23 dicembre. Con il nuovo anno arriveranno anche gli arretrati degli incrementi mensili della retribuzione tabellare, comprese le tredicesime, maturati nel 2016 e 2017. Cifre che andranno da un minimo di 370 euro per le posizioni più basse a un massimo di 754 euro (per quelle più alte) e che saranno corrisposte in un'unica soluzione prima degli aumenti tabellari programmati a marzo come da contratto.

Ma il rinnovo per i 250mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici (Inps ed Inail) oltre alla partita economica prevede anche una serie di novità normative in attuazione nel rispetto dell'accordo firmato il 30 novembre 2016 tra il ministro della Pa Marianna Madia e Cgil, Cisl e Uil oltre che in attuazione della riforma della Pa.

Si tratta di istituti che vanno a incidere in maniera significativa sulla vita degli impiegati con una maggiore attenzione a conciliare vita privata e lavoro, nuove misure di welfare aziendale, la possibilità di concedere ferie solidali, l'estensione delle tutele (congedi, ecc.) alle unioni civili. Le nuove norme del comparto Funzioni centrali faranno da apripista ai rinnovi degli altri comparti del pubblico impiego: Istruzione e ricerca, Sanità e Funzioni locali, in totale circa 3 milioni di impiegati pubblici.

AUMENTO 85 EURO MEDI LORDI – L’aumento tabellare di 85 euro medi lordi al mese, finanziato dalla Legge di bilancio, prevede un complesso meccanismo a salvaguardia del bonus da 80 euro per i redditi bassi.

BONUS EXTRA - Un ulteriore aumento in busta paga in media di 31 euro lordi al mese (da un minimo di 21.10 euro a 25,80) viene riconosciuto con il cosiddetto “elemento perequativo” che sarà corrisposto da marzo a dicembre 2018 con i primi aumenti tabellari.

ARRETRATI - Una cifra che va da un minimo di 370 euro per i redditi più bassi a un massimo di 754 euro sarà corrisposta in base agli incrementi mensili della retribuzione tabellare, comprese le tredicesime, degli anni 2016, 2017 e i primi due mesi del 2018 (presumendo che gli aumenti in busta paga arriveranno effettivamente a marzo).

LICENZIAMENTI PER MOLESTIE SESSUALI – E' previsto il licenziamento del dipendente pubblico che è recidivo nell’attuare comportamenti o molestie a carattere sessuale nell’arco di due anni o quando l’atto, il comportamento o la molestia risulti particolarmente grave.

CONGEDI PER LE DONNE MOLESTATE – Le dipendenti pubbliche che sono inserite nei percorsi di protezione, vittime di violenza di genere, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di congedo di tre mesi (90 giorni) da fruire nell’arco temporale di tre anni. Queste dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e possono presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica in un comune diverso da quello di residenza.

UNIONI CIVILI - A tutela dei diritti delle coppie gay le disposizioni del contratto riferite al matrimonio vengono estese anche alle unioni civili, e quindi anche la fruizione dei congedi. Le parole ‘coniuge’ e ‘coniugi’ o termini equivalenti si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – Nell’ambito delle disposizioni dirette a una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare viene contemplato l’orario di lavoro flessibile che consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita. La casistica è varia: maternità, paternità, legge 104, inserimento figli all’asilo nido, scuole materne e primarie, volontariato o in progetti terapeutici di recupero.

BANCA DELLE ORE - Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

FERIE SOLIDALI - Su base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere in tutto o in parte ad altro dipendente, che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, le giornate di ferie eccedenti alle quattro settimane annuali (che il lavoratore deve usufruire obbligatoriamente) o le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Ogni richiesta da parte del dipendente che ne ha bisogno può arrivare fino a 30 giorni (reiterabili).

BUONI PASTO - Possono usufruire del servizio mensa o del buono pasto da 7 euro gli statali che lavorano 5 giorni su 7 e abbiano effettuato un orario di lavoro di almeno sette ore e trenta minuti, con una pausa non inferiore a 30 minuti per la consumazione del pasto. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

ASSENZE PER VISITE E TERAPIE SALVAVITA - Sono riconosciute 18 ore annuali di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili sia su base giornaliera che oraria. In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita come emodialisi e chemioterapia queste assenze sono escluse dal computo delle assenze per malattia.

MOBILITA’ ESUBERI ESTESA A LIVELLO NAZIONALE - Gli statali in eccedenza potranno essere impiegati da un'altra amministrazione non solo a livello regionale ma addirittura nazionale.

POLIZZE SANITARIE E PRESTITI - Polizze sanitarie integrative al Ssn sono previste per gli statali nell'ambito del welfare aziendale tra le opzioni che le pubbliche amministrazioni potranno scegliere in sede di contrattazione integrativa. Tra le misure, anche iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) per i nuclei con redditi più bassi, supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli e contributi a favore di attività culturali, ricreative e sociali. Un'attenzione particolare viene prestata con prestiti a favore dei dipendenti che hanno difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

LOTTA AD ASSENTEISMO – Sono previste misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.

PREMI INDIVIDUALI - Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – Il numero massimo dei contratti a tempo determinato non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato. I contratti a termine hanno durata massima di 36 mesi.

PERMESSI ORARI – Agli statali viene concessa la possibilità di prendere permessi a ore retribuito, per particolari motivi personali o familiari, e dunque non solo l’intera giornata qualora ne abbiano necessità fino a un massimo di 18 ore in un anno, che non vanno a incidere sul monte ferie.

SANZIONI CONCORDATE - I dipendenti pubblici in via conciliativa con l’autorità disciplinare competente possono procedere alla “determinazione concordata” della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge e il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento con o senza preavviso.

ORGANISMO PARITETICO IN AMBITO FORMAZIONE – Viene introdotto un organismo paritetico tra amministrazione e sindacati in materia di formazione del personale e non solo. E' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

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