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Bonus bebè 2018, cosa cambia

10 aprile 2018 | 11.01
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(FOTOGRAMMA)
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Bonus bebè 2018, qualche chiarimento circa le modifiche normative. L’assegno di natalità (anche detto 'Bonus bebè') è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - non superiore a 25.000 euro.

L'assegno, ricorda l'Inps, è annuale (massimo di 12 mensilità) e "viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo".

COME FUNZIONA - La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento.

Se l'assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), ricorda l'Istituto di previdenza, si può "subentrare nel diritto all'assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l'affidamento esclusivo all'altro genitore".

In caso di decesso di chi lo ha richiesto, "prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio", fornendo all'Inps gli elementi necessari per la prosecuzione entro 90 giorni dalla data della morte. In ogni caso, "se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda".

QUANTO SPETTA - La misura dipende dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno: con indicatore inferiore ai 7.000 euro, per esempio, è di 1.920 euro. Tra 7.000 e 25.000 euro annui, invece, la misura è di 960 euro.

Il pagamento mensile è effettuato dall'Inps direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.

"Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni) - si legge sul sito dell'Istituto - il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento".

REQUISITI - La domanda può essere presentata dal genitore che abbia: cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007.

Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. E ancora, requisiti sono la residenza in Italia; la convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune); ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato) non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

VARIE - Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso, ricorda l'Inps, "il requisito ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato".

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore. Infine, "se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante".

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