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Fisco

Imu e tasi, occhio alla scadenza

12 giugno 2018 | 07.07
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Imu e Tasi, ci siamo. Manca meno di una settimana alla scadenza prevista il 18 giugno per il versamento dell'acconto relativo all'Imposta Municipale Propria (Imu) e al Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ovvero le tasse sulla casa che, insieme alla tassa sui rifiuti (Tari), costituiscono l'Imposta Unica Comunale (Iuc). Quest'anno ci sono due giorni in più per mettersi in regola visto che il 16 giugno, giorno della scadenza ufficiale, è sabato. Per calcolare le aliquote o determinare eventuali esenzioni, il ministero dell'Economia ha pubblicato un riepilogo sul proprio sito assieme agli elenchi generali Regione per Regione, riferiti all'anno 2018.

CHI DEVE PAGARE - Sono chiamati a pagare l'Imu e la Tasi i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili, con esclusione dei proprietari di prima casa. Le abitazioni principali, infatti, sono escluse sia dall'Imu sia dalla Tasi, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano assoggettate a entrambe le imposte. Devono pagare le due imposte comunali anche gli affittuari, ma solo se l'immobile non è utilizzato come prima casa.

IL PAGAMENTO - I contribuenti possono scegliere di pagare l'acconto - calcolabile sulla base delle delibere comunali disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze - oppure di versare l'intero importo in un'unica rata entro il 18 giugno. I Comuni non inviano a casa nulla di precompilato per cui spetta ai contribuenti compilare il bollettino. E' possibile utilizzare quello postale oppure il modello F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. E' bene ricordare che, anche se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile, occorre compilare due moduli distinti (per l'F24 due diverse righe) indicando i diversi codici di riferimento dei tributi.

GLI SCONTI - La Legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di avere uno sconto del 50% sulle imposte in caso di immobili dati in comodato gratuito a genitori o figli. Per usufruire dello sconto, però, il contratto deve essere registrato, il proprietario dell'immobile deve essere residente nello stesso comune e possedere al massimo un solo immobile in Italia. Possono usufruire di un'agevolazione anche i proprietari di immobili locati a canone concordato ad inquilini che li utilizzano come prima abitazione. In questo caso, si applica una riduzione del 25% su entrambe le imposte.

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