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Lavoro

Infortuni sul lavoro, c'è la visita fiscale?

10 settembre 2018 | 06.57
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Immagine di repertorio (Fotogramma)
Immagine di repertorio (Fotogramma)

Visita fiscale, non sempre se ne occupa l'Inps. Sia lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale che il consiglio dei Ministri hanno ribadito che non le può fare nel caso in cui dipendenti pubblici o privati sospendano la propria attività lavorativa a causa di un infortunio subito sul lavoro o di una malattia professionale.

Come si legge nella nota 246/2018, infatti, è l'Inail ad essere competente per quanto riguarda la valutazione medica e giuridica di questi lavoratori. Per questo motivo nel messaggio 3265/2017 l'Inps ha chiarito di non poter interferire sulle competenze esclusive dell'Inail. Spetta a quest'ultima, quindi, accertare l'effettività dell'infortunio o della malattia professionale, procedendo "secondo le proprie metodologie".

Ma cosa significa questo? Il dipendente deve comunque rispettare l'obbligo di reperibilità in caso di una visita a domicilio di un medico incaricato dall'Inail? No, dal momento che l'Inail non effettua visite fiscali a domicilio (e di conseguenza non esistono fasce orarie di reperibilità). Potrebbe succedere, però, che l'Inail decida di convocare presso la propria sede territoriale un lavoratore assente per malattia o infortunio sul lavoro così da poter procedere con gli accertamenti sanitari necessari.

In tal caso il lavoratore è obbligato a rispondere alla convocazione e non può rifiutarsi senza giustificato motivo di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che il medico, incaricato dall'Inail, ritiene necessarie per la sua guarigione. Prima di concludere ricordiamo che nel caso in cui un lavoratore sia vittima di un infortunio sul lavoro deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro (può farlo anche incaricando terzi). A seconda della gravità della lesione, poi, deve rivolgersi al medico dell'azienda (o anche al medico curante) oppure al Pronto Soccorso. Sarà il medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore infortunato a rilasciare il certificato medico sul quale è indicata la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta e a trasmetterlo per via telematica all'Inail.

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