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Visite fiscali, quando l'esonero non basta

30 novembre 2018 | 15.31
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Immagine di repertorio (Fotogramma)
Immagine di repertorio (Fotogramma)

Visite fiscali, l'esenzione nel certificato non ti mette al riparo da una verifica. A comunicarlo è l'Inps stessa, facendo notare come "le norme non prevedano" l'esclusione "da un controllo, ma soltanto dalla reperibilità". Questo significa che il controllo concordato è sempre possibile come si legge nella circolare numero 95 dell'Istituto di previdenza del 7 giugno 2016. Qualsiasi eventuale annotazione, nelle note di diagnosi, dell'espressione 'codice E', non esclude, infatti, eventuali visite mediche di controllo domiciliari. "Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro - si legge nella circolare - di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla struttura Inps, territorialmente competente, possibili eventi riferiti a fattispecie per cui i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità" e "per i quali" ci sia "la necessità di effettuare" un accertamento. "Sarà cura della struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale, l'opportunità o meno di esercitare l'azione di controllo", informandone poi "il datore di lavoro" che l'ha richiesto.

Dal momento che, scrive l'Inps, "molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice 'E' nei certificati", è necessaria una precisazione su quando può essere indicato. Il medico curante può applicare 'le agevolazioni' che, ribadiamo, "escludono solo dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità", soltanto, "ai lavoratori subordinati dipendenti dai lavoratori privati" con "patologie gravi che richiedono terapie salvavita" o "stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%". E' così anche per i dipendenti pubblici, ma con una voce in più. Il 'codice E' può essere apposto, conclude l'Inps, anche a chi ha una "causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima".

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