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Cartella di pagamento, come fare ricorso

20 dicembre 2018 | 07.05
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Il privato cittadino, che ritiene infondata una cartella di pagamento, può fare ricorso e contestare la richiesta di addebito dell’Agenzia delle Entrate. Nel farlo, però, deve rispettare precisi termini indicati dalla legge, che si differenziano in base al tipo di addebito. In particolare, il ricorso contro la cartella di pagamento deve avvenire entro: 60 giorni, per i tributi dovuti allo Stato, alle Province, alle Regioni e ai Comuni; 40 giorni, per le cartelle sui contributi assistenziali e previdenziali dell'Inps o dell'Inail e 30 giorni, per le sanzioni amministrative, come ad esempio le multe stradali.

Il contribuente, che intende fare ricorso, deve rivolgersi al giudice competente, che varia in ragione dell'ente che avanza la pretesa. Precisamente, in caso di tributi occorre adire la Commissione tributaria provinciale, in caso di contributi il Tribunale del lavoro, infine, per contestare le sanzioni amministrative, bisogna rivolgersi al giudice ordinario o di pace, a seconda del valore della causa.

Nel giudizio di ricorso contro la cartella di pagamento, il privato cittadino può stare da solo in giudizio se la causa ha un ammontare inferiore a 2.582,00 euro, altrimenti dovrà necessariamente avvalersi di un legale.

Il modello per proporre opposizione è reperibile presso la cancelleria del tribunale competente e deve contenere: le generalità del ricorrente, l'ammontare dell'addebito richiesto, l'indicazione dell'ente che ha avanzato la pretesa creditoria e, soprattutto, i motivi a fondamento del ricorso (ad esempio un errore di calcolo, una irregolarità della notifica, un difetto di motivazione, e così via). Ricordiamo che il modello deve essere accompagnato dalla cartella esattoriale e dalla copia di un documento di riconoscimento.

Se, in seguito al ricorso, il giudice dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio, entro 90 giorni dalla notifica della decisione. In aggiunta a ciò, il giudice dispone anche il rimborso delle somme già versate, qualora ci fossero, e l'annullamento della cartella di pagamento.

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