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Bonus termosifoni, come richiederlo

21 dicembre 2018 | 11.18
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(FOTOGRAMMA)
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Cambio delle valvole dei termosifoni? E' possibile detrarre le spese sostenute per il lavoro effettuato. Per avere info e sapere come, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le indicazioni nella guida al bonus 'risparmio energetico' (LEGGI).

Per quanto riguarda gli 'sconti' previsti, "dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue n. 811/2013" si legge nella guida. E "se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%".

CHI - "Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale".

COME - Per beneficiare dell’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti, ricorda l'Amministrazione: certificazione da parte di un tecnico abilitato "che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti"; nelle ipotesi di auto-costruzione dei pannelli solari, "è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione"; e ancora "l'attestato di prestazione energetica (APE) finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio" (certificazione prodotta dopo gli interventi) e "la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007)".

DOCUMENTI - Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, occorre trasmettere all’Enea "le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al 'decreto edifici' (D.M. 19 febbraio 2007) con "la scheda informativa (allegato E o F al 'decreto edifici'), relativa agli interventi realizzati". La trasmissione deve avvenire in via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it. Inoltre, "si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea".

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