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Lavoro

Trasferimento dipendente, rimborsi e limiti

28 dicembre 2018 | 07.07
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Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Potrebbe succedere che un'azienda abbia necessità di spostare la propria sede lavorativa in un altro luogo, procedendo così al trasferimento dei suoi dipendenti. Il lavoratore - che può comunque opporsi al licenziamento e in ogni caso dimettersi mantenendo il diritto alla Naspi - ha diritto in alcuni casi a un rimborso spese nella misura stabilita dal contratto collettivo, delle spese sostenute dal dipendente per il trasferimento. Nel dettaglio il lavoratore, nella generalità dei Ccnl, può rifiutare il trasferimento e presentare le dimissioni per giusta causa quando la distanza dalla nuova sede di lavoro e l'indirizzo di residenza sia più distante da quella originariamente indicata nel contratto di assunzione per almeno 50 chilometri. Come parametro di riferimento si può prendere anche il tempo impiegato per andare a lavoro, che non deve essere superiore di almeno 80 minuti (mediante i mezzi pubblici) rispetto a quello precedentemente impiegato. Sotto questi limiti, quindi, il trasferimento non si considera particolarmente rilevante per il dipendente e di conseguenza non sono previsti indennizzi e rimborsi spese. L'indennizzo, inoltre, non è dovuto neppure quando la precedente sede di lavoro venga chiusa oppure quando il trasferimento è giustificato da motivi aziendali. Ci potrebbero essere, comunque, delle regole differenti a seconda del Ccnl di riferimento.

Per capire meglio prendiamo come esempio il contratto Commercio: qui si legge che il lavoratore che viene trasferito ha diritto al rimborso spese per i costi sostenuti per il viaggio, il trasloco e la perdita della pigione. Inoltre, ha diritto anche ad una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione.

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