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Riscatto della laurea: cosa cambia tra ordinario e agevolato

09 maggio 2019 | 17.11
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Riscatto della laurea: cosa cambia tra ordinario e agevolato

Il decreto 4/2019 ha introdotto un riscatto agevolato della laurea che si va a contrapporre a quello ordinario (ancora in vigore). Si tratta di due misure simili, visto che in entrambi i casi è possibile riscattare gli anni di studio universitari (ma solo se hanno portato al conseguimento del titolo) ai fini previdenziali, ma con delle differenze ben precise.

La differenza più importante riguarda il calcolo dell’onere da pagare per riscattare la laurea: nel metodo agevolato, infatti, questo è uguale per tutti e si calcola moltiplicando l’aliquota IVS vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps artigiani e commercianti. Essendo quest’ultimo pari a 15.710,00€ (per il 2018), per ogni anno di Università da riscattare bisogna pagare 5.241,30€.

Nel caso del riscatto della laurea ordinario, invece, si moltiplica l’aliquota IVS per l’ultima retribuzione imponibile, ossia su quanto percepito dall’interessato al momento della domanda di riscatto. L’importo dell’onere, quindi, dipende dallo stipendio percepito; solo nel caso non ci sia alcuna retribuzione da prendere come riferimento, ossia quando l’interessato è inoccupato, si moltiplica l’aliquota IVS per il reddito minimo previsto per la Gestione artigiani e commercianti. In questo caso, quindi, l’onere del riscatto ordinario è uguale a quello previsto per l’agevolato.

C’è un’altra importante differenza: con il metodo agevolato si risparmia sull’onere ma il riscatto è utile solo per aumentare gli anni di contributi utili per la pensione. Con il riscatto ordinario, invece, oltre ad aumentare i contributi c’è anche un incremento del monte contributivo, così da aumentare anche l’importo della pensione futura.

Inoltre con il riscatto agevolato della laurea - valido solo per gli anni di studio successivi al 1° gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo contributivo - non è possibile godere della detrazione del 50% dell’onere sostenuto per il riscatto dal momento che questo è già stato calcolato sulla base di parametri più vantaggiosi per l’interessato.

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