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Bollo auto, Imu e Tari: addio cartelle esattoriali

07 novembre 2019 | 12.05
LETTURA: 5 minuti

(Ipa/Fotogramma) - FOTOGRAMMA
(Ipa/Fotogramma) - FOTOGRAMMA

Come per le multe stradali, anche per bollo auto, Imu e Tari (l’imposta sui rifiuti) i contribuenti faranno bene a dimenticare le vecchie cartelle esattoriali dell’agente della riscossione. Lo riporta laleggepertutti.it. Ora, infatti, tutto sarà “fatto in casa” dalla Regione o dal Comune titolari dei crediti, che potranno notificare accertamenti immediatamente esecutivi. Lo prevede il decreto fiscale allegato alla Legge di Bilancio 2020 che ha apportato modifiche sostanziali alla riscossione degli enti locali, dotando questi ultimi di poteri che, sino ad oggi, aveva solo l’Agenzia delle Entrate.

Di cosa si tratta e come sarà possibile difendersi? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Imu e Tari: accertamenti immediatamente esecutivi

Dal 1° gennaio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (Comune, Provincia e Regione) relativi a tributi propri e alla entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi, pertanto, non seguirà più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Vengono così estese ai tributi locali le regole ormai in vigore da qualche anno per gli accertamenti su Irpef e Iva emessi dall’Agenzia delle Entrate.

L’avviso di accertamento del Comune (quello, ad esempio, per il pagamento dell’Imu o dell’imposta sulla spazzatura) o della Regione (quello, ad esempio, per il bollo auto) dovrà contenere l’intimazione al pagamento delle somme pretese entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica, in caso di riscossione dei tributi. Proprio al pari degli accertamenti fiscali dell’ufficio delle imposte.

Come fare ricorso contro l’avviso di accertamento

Negli stessi 60 giorni in cui è consentito il pagamento, il contribuente potrà fare ricorso rivolgendosi alla Commissione Provinciale Tributaria. Il ricorso andrà preceduto, come obbligatorio per importi fino a 50mila euro, dal reclamo-mediazione inviato allo stesso ente; solo dopo 90 giorni, in caso di mancata risposta, si potrà iscrivere a ruolo l’opposizione.

In caso di ricorso, è dovuto l’intero tributo; le sanzioni sono dovute nella misura dei 2/3 solo se si perde il primo grado di giudizio.

Cosa succede se non si paga?

Chi, dopo aver ricevuto l’avviso esecutivo, non pagherà né farà ricorso, subirà le stesse conseguenze di chi non adempie alle cartelle esattoriali: il fermo auto, l’ipoteca sulla casa o il pignoramento.

La nuova legge stabilisce che, dopo 30 giorni dal termine per il pagamento (ossia, in tutto dopo 90 giorni dalla notifica dell’accertamento), si procederà alla riscossione delle somme senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Il termine non è perentorio e nulla esclude che le azioni esecutive – così come già avviene oggi – possano essere intraprese dopo molti anni. In tal caso bisognerà sempre verificare che, nelle more, il debito non sia caduto in prescrizione.

L’omesso versamento degli importi richiesti non comporta l’irrogazione di ulteriori sanzioni.

Si può chiedere la rateazione?

Come con le cartelle esattoriali, il debitore può chiedere di dilazionare il pagamento dell’importo dovuto.

L’ente locale che non abbia adottato una propria disciplina, dovrà riconoscere al debitore che ne faccia richiesta, una rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, sempre che questi versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Si tratta di una novità: per i tributi erariali infatti la rateazione può essere concessa solo dall’agente della riscossione e mai dall’ente creditore (ad esempio, l’Inps o l’Agenzia delle Entrate).

La dilazione seguirà le seguenti regole:

fino a 100 euro di debito nessuna rateizzazione;

da 100,01 a 500 euro di debito: rateazione fino a quattro rate mensili;

da 500,01 a 3mila euro: da 5 a 12 rate mensili;

da 3.000,01 a 6mila euro: da 13 a 24 rate mensili;

da 6.000,01 a 20mila euro: da 25 a 36 rate mensili;

oltre € 20.000,00 euro: da 37 a 72 rate mensili.

Le rate mensili scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese. L’ente locale con specifica deliberazione può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000 euro.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

Si decade dalla rateazione se non si pagano almeno 2 rate consecutive. In tal caso, il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

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