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Bollo auto 2020, le sanzioni per chi non paga

06 febbraio 2020 | 12.15
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(Fotogramma)
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Cosa succede a chi non paga il bollo auto? Il pagamento del tributo regionale tocca a tutti i proprietari iscritti nel pubblico registro automobilistico. Il bollo, evidenzia laleggepertutti.it, va dunque pagato a prescindere dal fatto che la vettura circoli o meno in strada: la semplice titolarità del veicolo è sufficiente a far sorgere l’obbligo del pagamento.

La legge prevede che il primo bollo auto vada pagato entro il mese di immatricolazione dell’auto nuova; però, se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza viene rinviata all’ultimo giorno del mese successivo. Se il giorno di immatricolazione è un sabato o un festivo, il computo decorre dal primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di acquisto di auto usata, l’obbligo di pagare il bollo grava su chi è il formale proprietario al momento della scadenza.

Il pagamento del bollo auto per gli anni successivi al primo va effettuato entro il mese dopo la scadenza, pena l’aggiunta di una sanzione sull’importo complessivo. Pertanto, se il bollo scade ad agosto, c’è tempo fino a settembre per poterlo pagare senza incorrere in alcuna sanzione; se scade, invece, a dicembre, si avrà tempo tutto gennaio per poterlo versare.

Chi non ha pagato in tempo, può mettersi in regola nel termine di un anno: si parla in questo caso di ravvedimento operoso. In caso di ritardo nel pagamento, la Regione chiederà di versare una piccola sovrattassa che si ottiene aggiungendo all’importo originario una somma calcolata in base ai giorni di ritardo, secondo lo schema seguente: entro quattordici giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; da quindici a trenta giorni la multa è l’1,5% dell’importo originario, oltre agli interessi di mora pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; da trentuno a novanta giorni la multa è l’1,67% dell’importo originario, oltre interessi di mora; da novantuno giorni ad un anno la multa è pari al 3,75% dell’importo originario, oltre interessi di mora.

Se si supera l’anno di ritardo, allora non si potrà più parlare di ravvedimento operoso e la multa sarà pari al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi moratori (0,5 per cento) da calcolare per ogni semestre di ritardo.

Se la posizione non viene regolarizzata, la Regione può effettuare un accertamento e inviarti apposito avviso di pagamento. Il termine massimo per fare ciò è di tre anni: ed infatti, il pagamento del bollo auto si prescrive dopo tre anni che decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata.

Se viene notificata una cartella di pagamento, il bollo si prescrive dopo tre anni che decorrono a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è stata consegnata.

L’avviso di pagamento comporta che la somma dovuta venga iscritta a ruolo, e contestualmente comunicata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che provvederà alla notifica della relativa cartella esattoriale per l’importo non versato. Il termine per la notifica della cartella è di due anni, in caso contrario si verifica la decadenza del bollo auto, per cui il contribuente non dovrebbe più corrispondere l’importo mai versato.

Se, invece, la cartella esattoriale, inviata tramite raccomandata a.r. al contribuente, è ritualmente notificata in termine, entro sessanta giorni bisogna corrispondere quanto dovuto. Il mancato adempimento da parte del contribuente comporta che l’Agenzia della riscossione possa procedere con l’esecuzione forzata contro il debitore inadempiente, ad esempio mediante il pignoramento del conto corrente.

Ulteriore conseguenza del mancato pagamento del bollo auto è il blocco del veicolo, cioè il fermo amministrativo, il quale impone il divieto di circolazione. Prima del fermo viene inviato al debitore un preavviso di trenta giorni, nei quali è possibile dimostrare, per imprenditori e professionisti, che il veicolo serve per lo svolgimento dell’attività professionale (in questi casi, infatti, il fermo non può essere apposto).

Se non si paga il bollo auto per almeno tre anni consecutivi si rischia la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.r.a. da parte della Regione di appartenenza. La cancellazione è una sanzione definitiva: il veicolo non potrà più circolare senza una nuova immatricolazione. Il contribuente che circoli nonostante la cancellazione può andare incontro non solo al sequestro del veicolo, ma anche ad una multa da 419 a 1682 euro ed alla confisca del mezzo di trasporto.

La cartella di pagamento è legittima se preceduta dall’avviso di accertamento e se dalla data della notifica di quest’ultimo non sono decorsi più di tre anni. Entro il 31 dicembre 2019 si potranno ricevere gli avvisi di accertamento per la tassa automobilistica non pagata del 2016. Se questo termine triennale, invece, è già decorso, la cartella non è dovuta in quanto ha ad oggetto un credito già estinto.

Il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Il termine triennale (31 dicembre del terzo anno successivo) si applica sia prima che dopo la notifica della cartella di pagamento, dato che quest’ultima costituisce un semplice atto amministrativo e non può essere considerato come un atto giudiziale (per esempio sentenza) con prescrizione decennale del credito.

Dalla data di notifica della cartella di pagamento decorre un nuovo termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica. Se successivamente alla cartella, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica nuovi atti interruttivi della prescrizione, per esempio intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo amministrativo, decorre un nuovo termine triennale.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe, dunque, legittimamente procedere all’iscrizione di un fermo amministrativo, previa comunicazione di preavviso, solo se non sono decorsi più tre anni dall’ultimo atto notificato al contribuente per esigere il pagamento della tassa.

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