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Coronavirus, da incentivi a sospensioni: le novità fiscali

19 marzo 2020 | 20.45
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Foto Fotogramma
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Sospensione degli adempimenti, dei versamenti, dei carichi affidati all’agente della riscossione; menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione dei versamenti; premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti; credito d’imposta per botteghe e negozi.

Il pacchetto di misure fiscali, contenuto nel decreto legge di marzo, contiene 14 diversi strumenti per affrontare l'emergenza coronavirus, che vanno dagli incentivi economici alla promozione dei comportamenti virtuosi, partendo ovviamente dal congelamento di gran parte degli adempimenti fiscali. A stilare il vademecum delle novità fiscali è l'Agenzia delle entrate, fornendo molti chiarimenti chiesti da più parti.

Tra gli altri interventi contenuti nel decreto legge: differimento dei termini della rottamazione-ter e del saldo e stralcio; sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori; credito d’imposta per spese di sanificazione; detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto al coronavirus.

Ovviamente l'elenco include diverse forme di congelamento degli adempimenti fiscali, che vanno ad aggiungersi, e in alcuni casi integrare, alle misure prese all'inizio del mese: sospensione dei versamenti per le imprese maggiormente colpite, per i lavoratori autonomi, per i soggetti delle zone rosse; sospensione dei termini degli adempimenti tributari; non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni.

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite. Oggetto: ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria; imposta sul valore aggiunto. Destinatari: imprese maggiormente colpite. Versamenti imposta sul valore aggiunto marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator i termini dei versamenti relativi all’Iva con scadenza marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già prevista dal precedente provvedimento. Periodo: versamenti che scadono a marzo 2020 (sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto al 30 aprile, per associazioni sportive fino al 31 maggio). Ripresa versamenti: senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020).

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi: Oggetto: sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali. Destinatari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi anno precedente non superiori a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta precedente. La sospensione dell’Iva opera a prescindere dal volume d’affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Periodo: versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Ripresa: i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione per i soggetti delle zone rosse: Oggetto: Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti. I sostituti d’imposta non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Destinatari: soggetti dei comuni individuati dal decreto del presidente del Consiglio del primo marzo. Periodo: fino al 31 maggio 2020. Ripresa: i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari: Oggetto: tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali.Destinatari: tutti i contribuenti. Periodo: dall'8 marzo al 31 maggio. Ripresa: adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30 giugno.

Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni: Oggetto: non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni. Destinatari: soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente. Periodo: ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020 (i contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione).

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori: Oggetto: sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi. Destinatari: tutti gli enti impositori. Periodo: dall'8 marzo al 31 maggio. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Premio ai lavoratori dipendenti: Oggetto: Premio pari a 100 euro. Destinatari: titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Periodo: premio per il mese di marzo. Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l’attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Credito d’imposta per spese di sanificazione: Oggetto: credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro. Destinatari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Periodo: periodo d’imposta 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione è previsto un decreto del Mile di concerto con il Mef.

Credito d’imposta per botteghe e negozi: Oggetto: credito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe. Destinatari: soggetti esercenti attività d’impresa. Periodo: marzo.

Differimento termini rottamazione-ter e saldo e stralcio: Oggetto: differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio. Destinatari: Tutti. Periodo: 31 maggio.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione: Oggetto: cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie. Destinatari: tutti. Periodo: dall'8 marzo al 31 maggio. Per i soggetti negli 11 Comuni della prima zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso (30 giugno 2020). Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo sospensivo.

Deduzioni erogazioni liberali: Oggetto: Si applica alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa. Destinatari: soggetti titolari di reddito d’impresa. Periodo: 2020. Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Detrazioni erogazioni liberali: Oggetto: detrazione del 30% dall’imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro. Destinatari: Persone fisiche ed enti non commerciali. Periodo: 2020.

Rinuncia alla sospensione dei versamenti: Oggetto: Con decreto ministeriale del Mef sono previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi. Destinatari: Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti. Periodo: 2020. Vantaggio per i contribuenti in termini di immagine.

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