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Bollette gas non pagate, quando scatta prescrizione

28 luglio 2020 | 12.01
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Cosa succede se la bolletta del gas non è stata pagata? Quando scatta la prescrizione? Una volta che la bolletta del gas è prescritta, nonostante il mancato pagamento della stessa non solo non si potrà subire il distacco della fornitura, ma non si potrà ricevere neanche un decreto ingiuntivo o qualsiasi altra intimazione giudiziale (come una citazione in una causa di recupero crediti), come evidenzia laleggepertutti.it.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il che significa che, per le bollette, il termine è quello di scadenza del pagamento indicato sulla bolletta stessa. È dal giorno successivo che parte il calcolo, nel quale si computano anche le domeniche e i festivi.

La prescrizione viene però interrotta da un formale atto con cui il creditore esercita il proprio diritto: può trattarsi di un sollecito di pagamento, di una diffida, di un decreto ingiuntivo. Diffide e messe in mora, per avere valore legale, devono essere inviate con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata (pec), dovendo assicurare al creditore la prova dell’avvenuta spedizione e ricevimento dell’atto stesso. Dunque, una lettera semplice, una mail ordinaria o una telefonata da un call center per il recupero crediti dell’insoluto non vale a interrompere la prescrizione e il termine continuerà a decorrere come se nulla fosse accaduto.

Se invece la lettera di diffida viene spedita nelle modalità corrette, a prescindere dal fatto poi che l’utente la ritiri o meno, il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo a partire dal giorno successivo.

Quanto appena detto comporta una regola tanto semplice quanto fondamentale per capire come funziona la prescrizione: la prescrizione inizia a decorrere dall’ultima lettera di sollecito ricevuta dall’utente o, in mancanza, dalla data di scadenza della bolletta non pagata.

Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Fino al 1° gennaio 2019, la prescrizione delle bollette del gas è stata di 5 anni. Quindi, tutte le fatture per la fornitura relative a questo periodo, a prescindere dalla data di spedizione del documento o di ricevimento da parte dell’utente, hanno una prescrizione quinquennale.

Invece, a partire dal 2 gennaio 2019, la prescrizione delle bollette del gas è passata a 2 anni. Anche in questo caso, conta la «data di emissione» del documento e non quella di invio dello stesso. Tale modifica è stata approvata con l’annuale legge di bilancio per il 2018.

Quindi: le bollette emesse fino al 1.01.2019 continuano ad avere prescrizione di 5 anni; le bollette emesse dal 2.01.2019 hanno una prescrizione di 2 anni. Ciò vale anche per gli eventuali conguagli e per le bollette del gas di natura condominiale.

In pratica, una bolletta di dicembre 2018 si prescrive a gennaio 2024, mentre quella del gennaio 2019 si prescrive a febbraio 2022. Potrebbe sembrare paradossale visto che, in tal modo, un debito vecchio si prescrive dopo uno più recente, ma le norme che hanno disposto la modifica della prescrizione delle bollette del gas non hanno valore retroattivo e si applicano solo per il periodo successivo alla loro entrata in vigore.

Secondo il tribunale di Latina, il suddetto termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nello specifico, dal giorno in cui l’ente fornitore avrebbe dovuto conoscere la lettura effettiva del contatore. Il più delle volte, per far valere la prescrizione basta inviare una contestazione scritta alla società erogatrice spedita con pec o con raccomandata a.r.. Se la società non dovesse accogliere la richiesta di cancellazione della bolletta, bisogna procedere a un tentativo di conciliazione online tramite l’Arera, l’Autorità Garante incaricata di tentare una soluzione bonaria tra le parti.

In ultima istanza, c’è sempre la possibilità di far valere il ricorso al giudice. Attenzione: se si va in causa, bisogna sempre accertarsi di non aver mai ricevuto prima una lettera di diffida o messa in mora che abbia interrotto la prescrizione. Si ricorda, a tal fine, che il fatto di non aver ritirato la raccomandata equivale ad una notifica correttamente avvenuta. La prescrizione non può essere fatta valere se il debitore ha ammesso il debito o lo ha pagato oppure ha presentato una richiesta di rateizzazione dello stesso.

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