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Da contratti a termine ad apprendistato, tutte le novità del dl lavoro

21 marzo 2014 | 10.07
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Da contratti a termine ad apprendistato, tutte le novità del dl lavoro

Roma, 21 mar. (Labitalia) - Nuovi criteri per i contratti a termine, risorse per contratti di solidarietà, semplificazione per l'apprendistato e in materia contributiva. Sono i contenuti, suddivisi in due capi e cinque articoli, del testo definitivo del decreto legge per il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, emanato dal governo dopo il via libera del Cdm della scorsa settimana.

Come si legge nel testo, "vengono proposti interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale".

"Sono inoltre introdotte - prosegue - disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la 'smaterializzazione' del documento unico di regolarità contributiva (Durc), nonché per individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie destinate alla medisma finalità".

Per quanto riguarda i contratti a termine, l'obiettivo, si spiega, è quello di facilitarne il ricorso. Il numero di contratti a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo presente nella stessa azienda, ad eccezione delle imprese che occupano fino a 5 dipendenti, per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il decreto lascia comunque alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Inoltre, viene elevata da 12 a 36 mesi la durata del rapporto a tempo determinato, per il quale non è richiesto il requisito della causalità, consentendo al datore di lavoro di poter instaurare sempre rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale nel limite della durata massima di 36 mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitatva tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Si stabilisce, poi, la possibilità di prorogare fino a un massimo di otto volte il contratto a tempo determinato, entro il limite dei tre anni e sempre che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa. Un termine che, però, è privo di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

Quanto all'apprendistato, l'obiettivo è di semplificarne la disciplina. In particolare, viene previsto il ricorso alla forma scritta solo per il contratto e il patto di prova e non per il relativo piano formativo individuale, come previsto finora. Si provvede, poi, a eliminare la norma che attualmente condiziona l'assunzione di apprendisti alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. E la retribuzione - per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - deve fare riferimento alle ore di lavoro effettivamente prestate e al 35% del relativo monte ore di complessivo di formazione. Eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa elemento discrezionale.

Semplificazione in arrivo anche in materia di servizi per il lavoro. Rientra in questo ambito la norma con cui si intende garantire la "parità di trattamento" delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Si elimina il "domicilio" quale requisito per usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi competenti. Si rende così immediatamtne operativa la 'Garanzia Giovani' (che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che siano individuati, come requisiti fondamentali, la "residenza" e la "contendibilità" del lavoratore), consentendo quindi al giovane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l'impiego indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza.

Un altro intervento di semplificazione riguarda la procedura per la verifica della regolarità contributiva, con la cosiddetta "smaterializzazione" del Durc, attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Un successivo decreto ministeriale individuerà le tecniche necessarie per dare avvio alla procedura.

Infine, arrivano nuove risorse per finanziare i contratti di solidarietà a partire già dal 2014, attraverso un aumento del limite di spesa, per un importo pari a 15 milioni annui, "in considerazione - si sottolinea - dell'attuale crisi occupazionale". E si prevede la possibilità di stabilire criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà.

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