Circolare della Fondazione studi.
“Le modalità di recupero del sostituto di imposta rappresentano una delle criticità legate all’applicazione del bonus Irpef”. A dirlo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nella circolare numero 14 del 2014. “I dubbi interessano -spiega- la compensazione del bonus in F24, facendo riferimento all’obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro; così come ci si chiede se la compensazione deve avvenire con tutte le imposte e tributi che transitano nel modello, oppure soltanto con ritenute e contributi come previsto dal testo originario del disegno di legge 66 del 2014”.
“Al fine di ridurre il cuneo fiscale è stato stabilito -fa notare- che per una determinata platea di soggetti è riconosciuto un credito. Appare evidente che sia la finalità della disposizione, sia la natura del credito riconosciuto, in nessun modo possono essere ricondotti a una definizione di credito derivante da imposta erariale. E’ bene evidenziare che il credito in esame -avverte la Fondazione studi- nasce da un atto legislativo e quindi al di fuori dell’ambito delle imposizioni erariali o dalle tradizionali modalità di riconoscimento di crediti di imposta”.
“Il sostituto di imposta può (anzi deve) corrispondere -sostiene nella circolare- il bonus ai lavoratori interessati e legittimamente può compensare tale credito anche in presenza debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro”.