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Pensioni: consulenti lavoro, 6 mld costo rivalutazione ad oggi

06 maggio 2015 | 14.30
LETTURA: 4 minuti

Nella circolare 10/2015, la Fondazione Studi analizza gli effetti della sentenza della Consulta che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni superiori a 1.443 euro, e fornisce un vademecum per chiedere la rimborso

Pensioni: consulenti lavoro, 6 mld costo rivalutazione ad oggi

Sarà di circa 6 miliardi di euro l’impatto sulle finanze pubbliche della rivalutazione non riconosciuta, fino al mese di maggio 2015, al netto degli effetti fiscali, alle pensioni superiori a 1.443 euro. E' la stima della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, illustrata nella circolare 10/2015, dopo la sentenza della Consulta che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in riferimento agli anni 2012-2013, dell’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011, "che conseguentemente - precisa - è da ritenersi abrogato".

Ma non basta. "Ovviamente - dicono i consulenti del lavoro - ai 6 miliardi così ottenuti (cui comunque andrebbero aggiunte le dovute rivalutazioni monetarie) occorre sommare l’effetto finanziario del ricalcolo della pensione vita natural durante. Infatti, in riferimento agli anni 2012-2013, i trattamenti pensionistici dovranno essere rivalutati sulla base della normativa previgente all’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011 contenuta nell’articolo 69 della legge 388 del 2000".

Infatti, a giudizio degli esperti, non ci sono dubbi: l’abrogazione della norma "porta con sé come primo effetto il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante per l’appunto dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a ricevere vita natural durante il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento, per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita e invece spettante così come definito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015".

Nello specifico, dato che "sulla base dell’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011 i trattamenti pensionistici superiori a 1.443 euro nella loro totalità non sono stati rivalutati", spiegano i consulenti del lavoro, "a legislazione vigente da una parte dovrà essere recuperata la rivalutazione spettante per gli anni 2012-2013-2014-2015 (infatti gli anni 2014 e 2015 sono stati rivalutati sulla base di un importo inferiore in quanto precedentemente non rivalutato) e dall’altra parte dovrà essere messo in pagamento vita natural durante un trattamento pensionistico di importo superiore a quello attualmente erogato".

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha effettuato un calcolo a titolo esemplificativo, prendendo a riferimento un trattamento pensionistico che nel 2011 assumeva un valore su base lorda mensile di 1.800 euro. "Si nota chiaramente in tal caso - sottolinea - che l’importo cui avrebbe diritto il titolare della pensione a titolo di recupero delle somme non versate negli anni 2012-2013-2014-2015 ammonterebbe al netto degli effetti fiscali a 2.677,67 euro".

"Inoltre - aggiunge - il titolare della pensione avrebbe diritto a un ricalcolo vita natural durante della pensione che passa da un valore attuale lordo di 1.824 euro a un valore di 1926,81 euro".

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro interviene poi sulle possibili soluzioni: "E’ stata ipotizzata l’approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 69 della legge 388/2000".

"Sul punto si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale fa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione", osserva.

"Non appare dunque consentito - avverte - che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati".

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