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Comunicato stampa

Successione testamentaria: cos’è, come funziona e quali quote entrano in gioco

03 dicembre 2020 | 16.50
LETTURA: 5 minuti

Successione testamentaria: cos’è, come funziona e quali quote entrano in gioco

Milano, 03/12/2020 - La successione si apre di fronte alla perdita di una persona cara, a prescindere che il defunto abbia fatto o meno testamento. Ma quanti tipi di successione esistono? E in caso di testamento, come funzione la successione? In questo articolo si cerca di spiegare cosa succede all’eredità in funzione delle quote definite dalla legge e come funziona la successione testamentaria.

Innanzitutto, la successione è un istituto giuridico disciplinato dalla legge attraverso gli articoli del Codice civile dedicati al testamento (a partire dall’articolo 587) e alla rappresentazione degli eredi; essa si apre in seguito alla scomparsa e presso l’ultimo domicilio noto della persona che è venuta a mancare. Attraverso la successione si dà atto al trasferimento dei rapporti giuridici, attivi e passivi, del defunto agli eredi. Nei prossimi paragrafi verranno illustrate le tipologie di successione riconosciute.

Quanti e quali tipi di successione esistono?

L’ordinamento giuridico riconosce due diverse tipologie di successione: testamentaria e legittima. La differenza essenziale tra queste due riguarda la presa in considerazione di quote da destinare agli eredi, ma per capire cos’è la successione testamentaria, è necessario fare un passo indietro ed affrontare il delicato tema del testamento: si tratta infatti di un atto revocabile attraverso il quale una persona (c.d. testatore), nel pieno delle sue facoltà, dispone la destinazione delle sue sostanze dal momento della sua dipartita. Ciò significa che è l’unico mezzo attraverso il quale il testatore decide a chi spetteranno i propri beni.

Assodato che per redigere il testamento l’autore deve essere nel pieno delle sue facoltà, la legge dispone che i soggetti dichiarati incapaci, non possono disporre dell’atto testamentario; tra questi rientrano i minorenni, gli interdetti per infermità mentale e coloro dichiarati incapaci di intendere e di agire.

Senza entrare nel dettaglio, è bene sapere che esistono diverse tipologie testamentarie, ognuna con le sue peculiarità, ma tutte portano all’apertura della successione, la quale appunto è regolata dal testamento.

Va precisato che la libertà testamentaria del testatore sul proprio patrimonio materiale e immateriale non è senza limiti, ma l’autore può fornire disposizioni solo per una parte di esso.

In presenza di un testamento, il patrimonio oggetto dell’eredità si differenzia per due quote: quella disponibile, che fa riferimento alla parte di eredità per cui il testatore può disporre condizioni e indicarne gli eredi (che possono anche essere persone differenti dai congiunti oppure enti e associazioni), e la quota legittima, che per legge spetta al coniuge e ai figli e agli ascendenti (solo nel caso in cui il testatore non abbia figli), ossia i cosiddetti eredi legittimari. È bene tener a mente che gli eredi legittimari non possono essere esclusi dalla successione, in quanto vi è un rapporto di sangue tra questi e l’autore dell’atto testamentario.

E se invece non vi fosse testamento? In tal caso si parla di successione legittima, ovvero la quota disponibile sarà destinata agli eredi, mentre nell’ipotesi di successione testamentaria verranno prese in considerazione le volontà del testatore di disporre anche della quota disponibile.

Bisogna però considerare che non tutti i soggetti possono disporre della successione testamentaria. Infatti, la legislazione pone delle eccezioni, stabilendo che il tutore, il notaio, i testimoni (e, nel caso del testamento pubblico, l’interprete) ed il soggetto che ha stilato o ricevuto il testamento segreto, vengano estromessi dalla successione, in quanto non aventi diritto.

Come sono calcolate le quote di successione?

Per non creare confusione, ricordiamo che per quota legittima si intende la quota che spetta agli eredi per legge, mentre la quota disponibile ci si riferisce a quella parte di disposizioni rilasciate dal testatore nell’atto.

Per calcolare le quote legittime e quelle disponibili dell’eredità testamentaria esistono delle tabelle, che definiscono le ipotesi che si possono verificare, in presenza o meno del coniuge, di figli (anche illegittimi) e di ascendenti (intesi come genitori, fratelli, cugini o zii fino al sesto grado):

•in presenza di coniuge ed in assenza di figli e ascendenti: al coniuge spetta il 50% della quota legittima, il diritto all’abitazione e la quota disponibile sarà il 50% dell’eredità;

•nel caso di coniuge e figlio unico: la quota legittima sarà suddivisa tra il coniuge, a cui spetta il 33,33% dell’eredità e il diritto all’abitazione, mentre al figlio viene riconosciuta il 33,33% dell’eredità (escluso il diritto all’abitazione); la quota disponibile sarà il 33,33% dell’eredità;

•nel caso di coniuge e due o più figli, la quota legittima sarà suddivisa tra il coniuge, a cui spetta il 25% dell’eredità e il diritto all’abitazione, ai figli viene riconosciuta in parti eque il 50% dell’eredità (escluso il diritto all’abitazione) e, la quota disponibile, sarà il 25% dell’eredità;

•nel caso di coniuge ed ascendenti (genitori o affini fino al sesto grado) e in assenza di figli: la quota legittima sarà suddivisa tra il coniuge, a cui spetta il 50% dell’eredità, mentre agli ascendenti spetterà il 25% dell’eredità da suddividere equamente; la quota disponibile sarà pari al 25% dell’eredità;

•infine, è importante fare una distinzione qualora non vi sia un coniuge superstite, ma solo figli: nel caso di figlio unico, ad esso spetterà il 50% dell’eredità e la restante parte risulterà come quota disponibile; invece, in presenza di più figli, il 66,66% dell’eredità sarà da suddividere in parti uguali tra i figli e la quota disponibile sarà uguale al 33,33%

Nei casi in cui il coniuge sia assente, nulla viene detto per quanto riguarda il diritto d’abitazione, che verrà discusso di fronte al legale rappresentante.

Affinché la successione possa essere aperta è necessario presentare la dichiarazione, entro 12 mesi dalla data di morte del testatore; con natura fiscale, tale dichiarazione di successione è un importante adempimento che serve per notificare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio ereditario del defunto e stabilire le imposte relative a questo passaggio.

In questo articolo sono stati analizzati solo una parte dei diversi aspetti che definiscono la procedura di successione testamentaria, i requisiti per la validità del testamento e un’anticipazione delle quote destinate agli eredi. Per approfondire l’argomento e avere un quadro più completo di tutto ciò che riguarda la forma testamentaria e la successione, è possibile trovare una dettagliata guida al testamento offerta gratuitamente dalla Fondazione FIRC-AIRC.

Per informazioni:

Successione-testamento.it è un portale informativo sul testamento e sulla successione. La Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC), ente privato senza fine di lucro, è nata per promuovere e finanziare la ricerca scientifica nell’ambito dello studio dei tumori, accogliendo lasciti testamentari e donazioni.

Contatti:

segretaria@fondazionefirc.it

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