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Tutela consumatori, decreto attuazione direttiva Ue: le principali novità

23 febbraio 2023 | 20.58
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Da più trasparenza sugli sconti a sanzioni più severe per chi inganna i cittadini

(Fotogramma)
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Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva Ue 2019/2161, la “Direttiva Omnibus”, sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori, riguardano la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti. Le novità riguardano inoltre le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (cosiddetto 'dual quality').

Altra novità: il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in caso di pratica commerciale scorretta. La sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello. Ancora, l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’Agcm per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie. Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele nel caso di vendite in occasione di visite non richieste o di escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.

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