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Normativa

Violenza sessuale, cosa prevede la legge

19 settembre 2017 | 12.42
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(Fotogramma)
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I recenti casi di violenza sessuale - l'ultimo quello che ha coinvolto una dottoressa di turno alla guardia medica di Trecastagni, aggredita e violentata da un 26enne mentre era in servizio - riaccendono i riflettori su un fenomeno quanto mai attuale e drammatico. In Italia i reati di violenza sessuale, inquadrati tra i delitti contro la libertà personale, vengono disciplinati dagli artt. 609-bis e seguenti del codice penale.

Nello specifico, l'ART. 609-BIS punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il legislatore non definisce il concetto di "atti sessuali", rimettendo la specificazione della condotta alla giurisprudenza.

L'ART. 609-TER invece disciplina alcune circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni nei seguenti casi:

- violenza sessuale su minore di 14 anni;

- uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

- fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

- fatto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale;

- violenza sessuale commessa nei confronti di un minorenne, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

- fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione frequentati dalle persone offese;

- fatto commesso nei confronti di persona in stato di gravidanza;

- fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

La pena è invece della reclusione da 7 a 14 anni se la violenza sessuale è commessa ai danni di persona che non ha compiuto 10 anni.

Per quanto riguarda le pene accessorie e gli altri effetti penali, di cui tratta l'ART. 609-NONIES, è previsto che la condanna o il patteggiamento della pena per uno dei reati di violenza sessuale comporti le seguenti pene accessorie:

- la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante;

- l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore, curatore e amministratore di sostegno;

- la perdita del diritto agli alimenti e l'incapacità successoria nei confronti della persona offesa;

- l'interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della propria funzione;

- la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

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