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Voucher, come funziona e quanto vale il 'buono lavoro'

28 dicembre 2016 | 14.06
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Sempre più diffusi nel mondo del lavoro, sempre più discussi. I voucher sono al centro del dibattito tra dati, polemiche e ipotesi di modifiche alle norme. Il voucher, o 'buono lavoro', come spiega l'Inps sul proprio sito "è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate".

IL VALORE - Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

L'Inps precisa "che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione".

Quali sono i vantaggi per il committente? "Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto". E per il lavoratore? "Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari".

La categoria dei committenti, "cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio", comprende "famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici".

L'Inps "evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione".

LE CATEGORIE - I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono: pensionati; titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; studenti nei periodi di vacanza; cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; lavoratori in part-time; i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

EXTRACOMUNITARI - I cittadini extracomunitari "possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

In base a quanto disposto dalla normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori e - per l’anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale. Il lavoro accessorio è ammesso anche in aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

COMPENSI - I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti. Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore.

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