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Zona rossa per 11 regioni, regole: cosa si può fare

15 marzo 2021 | 00.03
LETTURA: 3 minuti

Da lunedì 15 marzo la stretta in mezza Italia: spostamenti, seconde case, bar e ristoranti

 - (Fotogramma)
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Zona rossa per 11 regioni dal 15 marzo, con nuove regole per arginare la diffusione del coronavirus e divieti per Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, la Provincia autonoma di Trento. La stretta, nella giornata in cui entra in vigore anche il decreto covid di marzo 2021 varato dal governo, è legato alle ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel quadro caratterizzato dall'indice Rt in Italia a 1.16 secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute.

La zona rossa scatta dopo una giornata in cui la Lombardia ha registrato 4.334 nuovi contagi, il Lazio ne ha messi a referto 1.812 (900 a Roma), L'Emilia Romagna ne ha segnalati 3.023, la Campania 2.449.

REGOLE ZONA ROSSA

Spostamenti - Fino al 27 marzo 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Seconde case - Gli spostamenti verso le seconde case possono avvenire in presenza di determinate condizioni. Sul sito del governo si specifica che "proprio perché si tratta di una possibilità limitata al 'rientro', è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2". In sostanza, bisogna essere proprietari della casa o averla affittata prima del 14 gennaio 2021. "Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)". Chi può recarsi nella seconda casa? Solo il proprietario e i suoi familiari: "Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo". I requisiti possono essere attestati con autocertificazione.

Autocertificazione - Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Bar e ristoranti - In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Negozi - Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Chiusi barbieri e parrucchieri.

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