Adozioni internazionali per coppie dello stesso sesso: Il caso dibattuto in Consulta

Le parti: "Un figlio è un figlio a prescindere dal legame dei genitori". L'Avvocatura dello Stato: "Legislatore inerte, ma la tutela c'è"

Adozioni internazionali per coppie dello stesso sesso: Il caso dibattuto in Consulta
07 ottobre 2026 | 12.28
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L'adozione e l'affidamento di minori residenti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso unite civilmente è la questione dibattuta questa mattina in Corte costituzionale, durante l'ultima udienza pubblica presieduta dal presidente Giovanni Amoroso, il cui mandato terminerà il prossimo 13 novembre in concomitanza con la scadenza del suo novennato come giudice della Consulta (iniziato con il giuramento del 13 novembre 2017). Il caso, sollevato da una ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 12 marzo 2026, è stato relato dalla giudice Emanuela Navarretta; è inerente alla omessa previsione nella legge sulle adozioni n. 184 del 1983, 'Diritto del minore ad una famiglia', che coppie dello stesso sesso presentino la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedano al tribunale dei minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso tribunale dichiari la loro idoneità all'adozione.

"Un figlio è figlio a prescindere dal legame dei genitori. Non parliamo di accesso all'adozione ma di diritto di accesso all'idoneità - ha rimarcato in una sentita arringa l'avvocata difensora delle parti Susanna Lollini - Tutti sanno che nonostante l'idoneità si può riuscire a non adottare il bambino. Infatti l'abbinamento di un bambino avviene se i servizi sociali individuano le risorse necessarie per quel bambino". Lollini cita il giudice di Venezia secondo il quale il divieto della legge "non risponde più a una finalità legittima di tutela. La parola chiave - commenta l'avvocata - credo sia 'capacità'... Di fatto da anni le coppie dello stesso sesso hanno figli e i bambini stanno bene. Sappiamo da anni che l'essere omosessuale non interferisce con l'essere un buon genitore". Dal momento che anche "una coppia unita civilmente può offrire un ambiente stabile e armonioso".

Chiede l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione l'Avvocatura dello Stato, rappresentata da Gianna Maria De Socio: "Anche se il Legislatore non si è mosso - rimarca durante l'intervento - ad oggi gli strumenti di tutela che supportano l'adozione in casi speciali in realtà ci sono e sembrano costituire una forma di protezione adeguata, impedendo di configurare un reale vuoto di tutela e vulnus rispetto ai valori costituzionali e sovranazionali indicati dal giudice rimettente".

L'Avvocatura richiama l'attenzione "sull'efficacia e la tutela che è attualmente possibile per la coppia unita civilmente. E' riconosciuto dalla Cassazione che le coppie - all'adozione in forma speciale prevista dall'art. 44 (legge 184/1983 ndr) - possano accedere. Ora, su questa disposizione di adozione in forma speciale parrebbe che anche la Cedu nel 2025 si è pronunciata, dicendo che è adeguata per tutelare efficacemente gli interessi del minore. A questo si può aggiungere la circostanza, in attesa che il legislatore faccia gli interventi già sollecitati dalla Corte - insiste De Socio - che anche se il Parlamento nel frattempo non si è mosso ci sono stati altri adattamenti di adeguamento del sistema, quali la sentenze 79/2022 di questa Corte e quelle della Cassazione nel 2023 e 2024. Interventi che - conclude - hanno rimosso le criticità che erano connesse all'eventuale dissenso all'adozione da parte del genitore biologico".

Con la storica sentenza costituzionale numero 33 del 2025, la Consulta ha aperto le adozioni internazionali ai single dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che invece le escludeva. Già trent'anni prima, nella sentenza n. 183 del 16 maggio 1994, la Corte aveva analizzato il tema dell'adozione da parte dei single (all'epoca sollevato dal caso dell'attrice Dalila Di Lazzaro). In quell'occasione la Consulta non dichiarò l'incostituzionalità del divieto, ma indicò chiaramente che la Convenzione di Strasburgo autorizzava il legislatore ad ampliare l'ammissibilità dell'adozione monoparentale a sua discrezione. Di fatto, si trattava di un invito politico a valutare una riforma che il Parlamento non ha mai attuato.moniti del 2021 (Sentenze n. 32 e n. 33 del 2021)

Con le sentenze n. 32 e n. 33 del 2021, relative alla tutela dei bambini nati da maternità surrogata e all'interno di coppie omogenitoriali, la Corte Costituzionale ha emesso un forte monito alle Camere. Ha stabilito che l'attuale normativa (tra cui l'adozione in casi particolari, regolata dall'art. 44) non garantiva una tutela piena e tempestiva al minore. In quel contesto, la Consulta ha esortato formalmente il legislatore a riformare la disciplina delle adozioni per coprire le nuove realtà sociali e tutelare l'interesse supremo dei bambini.

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