nell'art. 89 del codice civile previsti 300 giorni di 'stand-by', norma nata per dare certezza di chi sia il padre in caso di gravidanza
Basta con la "turbatio sanguinis", retaggio di un tempo che fu, di stampo patriarcale, ancora in vigore dal 1942. E' questa la proposta di legge, a firma della senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, che chiede al Parlamento (a 84 anni dalla nascita della legge, nell'Italia ancora fascista) di sbarazzarsi dell'articolo 89 del Codice Civile, che disciplina il cosiddetto "divieto temporaneo di nuove nozze", storicamente noto come tutela contro la turbatio sanguinis (o commistione del sangue). La norma finita nel mirino, impone (solo) alla donna il divieto di contrarre un nuovo matrimonio prima che siano decorsi trecento giorni "dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente vincolo". Un divieto che si applica esclusivamente alle donne, appunto, imponendo una limitazione della capacità matrimoniale e della propria libertà personale, mentre l’uomo può contrarre matrimonio immediatamente dopo la fine del precedente. "Sembra incredibile, ma ancora nel 2026 una donna deve attendere quasi un anno per contrarre un nuovo matrimonio dopo la fine legale del precedente -dice Paita all'AdnKronos- . Un divieto che nella pratica si traduce in una procedura burocratica e un ricorso al tribunale che restano comunque inaccettabili, un disagio inutile, e finanche offensivo per una donna, costretta a dimostrare o giustificare comportamenti che riguardano la sfera privata. È ora di eliminare questo vecchissimo retaggio di un mondo che non esiste più. Faccio appello alle colleghe senatrici e a tutto il Parlamento ad approvare al più presto questa legge".
La ratio originaria del legislatore pre-costituzionale, risiedeva nella necessità di prevenire incertezze giuridiche sulla paternità dei nascituri nei dieci mesi successivi alla fine del matrimonio. Attualmente, per ovviare a questo vincolo e contrarre nuove nozze anticipatamente, la donna -sempre lei- è tenuta ad attivare un iter giudiziale: deve richiedere un'autorizzazione al Tribunale, dimostrando inequivocabilmente l'assenza di uno stato di gravidanza o la mancata coabitazione con l'ex coniuge nei trecento giorni antecedenti la separazione. Infine, sotto il profilo dei diritti fondamentali, l'iniziativa legislativa vuole quindi colmare una disparità di trattamento basata sul genere, dal momento che l'uomo non è soggetto ad alcuna restrizione temporale successiva allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Tale asimmetria si traduce in una compressione della capacità matrimoniale e della libertà personale delle sole donne, configurando una lesione del diritto a contrarre liberamente matrimonio e del principio di uguaglianza formale e sostanziale.